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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32566/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di due fatture per somministrazione di energia elettrica e gas. L'opponente contestava la veridicità dei consumi addebitati e sosteneva che non fosse stata fornita la prova dei consumi effettivi, chiedendo che la società creditrice producesse la documentazione delle rilevazioni effettuate, in particolare i files elettronici depositati telematicamente. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di norme sulla prova dei consumi e sulla documentazione delle rilevazioni; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, per avere i giudici attribuito alle fatture valore probatorio; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione ritenuta apparente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi investissero sostanzialmente la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio e alla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. Ha condiviso l'impostazione del Tribunale, secondo cui la contestazione della fatturazione era rimasta generica e priva di adeguato riscontro documentale, mentre la società creditrice aveva fornito elementi documentali idonei a sorreggere il credito. La Corte ha inoltre osservato che, in materia di somministrazione, la contestazione sul corretto funzionamento richiede una concreta e documentata deduzione da parte del somministrato. Nulla è stato liquidato per le spese, poiché la resistente non ha svolto difese in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1-bis d.l. 105/2001

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di prova delle rilevazioni dei consumi, ma la Corte non ne accoglie la censura perché diretta a rivalutare il fatto

  • art. 22 d.l. 1/2012

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto sulla prova dei consumi, senza incidere sull'esito di inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l'onere della prova va ripartito secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni

  • art. 2729 c.c.

    invocato per censurare l'uso di presunzioni, ma la doglianza è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione fattuale

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in relazione alla valenza probatoria dei documenti e delle riproduzioni informatiche, ma senza accoglimento della censura

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    il motivo viene inquadrato come denuncia di violazione di legge, ma in realtà mira a contestare la valutazione del fatto

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza di merito contiene una motivazione ritenuta sufficiente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi di somministrazione, la contestazione dei consumi non esonera il debitore dall'onere di formulare una contestazione concreta, specifica e documentalmente riscontrabile; in mancanza, la censura può essere respinta sulla base dei documenti prodotti dal creditore.
  • La ripartizione dell'onere della prova segue la distinzione tra fatti costitutivi del credito ed eccezioni del debitore: il creditore deve provare il proprio diritto, ma una volta allegata solo in modo generico l'erroneità delle fatturazioni, il giudice può reputare assolto l'onere probatorio tramite riscontri documentali coerenti.
  • Non è deducibile in cassazione, sotto le forme della violazione di legge o del vizio motivazionale, una critica che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito.
  • In materia di somministrazione, l'asserito difetto di corretto funzionamento o di regolarità delle letture deve essere oggetto di una deduzione specifica e provata; non è sufficiente una contestazione generica, soprattutto se riferita ad attività spettanti a soggetti diversi dal somministrante.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoDecreto ingiuntivoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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