Cassazione Civile, Ordinanza n. 32566/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di due fatture per somministrazione di energia elettrica e gas. L'opponente contestava la veridicità dei consumi addebitati e sosteneva che non fosse stata fornita la prova dei consumi effettivi, chiedendo che la società creditrice producesse la documentazione delle rilevazioni effettuate, in particolare i files elettronici depositati telematicamente. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di norme sulla prova dei consumi e sulla documentazione delle rilevazioni; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, per avere i giudici attribuito alle fatture valore probatorio; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione ritenuta apparente sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi investissero sostanzialmente la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio e alla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. Ha condiviso l'impostazione del Tribunale, secondo cui la contestazione della fatturazione era rimasta generica e priva di adeguato riscontro documentale, mentre la società creditrice aveva fornito elementi documentali idonei a sorreggere il credito. La Corte ha inoltre osservato che, in materia di somministrazione, la contestazione sul corretto funzionamento richiede una concreta e documentata deduzione da parte del somministrato. Nulla è stato liquidato per le spese, poiché la resistente non ha svolto difese in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1-bis d.l. 105/2001
richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di prova delle rilevazioni dei consumi, ma la Corte non ne accoglie la censura perché diretta a rivalutare il fatto
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'assunto sulla prova dei consumi, senza incidere sull'esito di inammissibilità
la Corte ribadisce che l'onere della prova va ripartito secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni
invocato per censurare l'uso di presunzioni, ma la doglianza è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione fattuale
richiamato in relazione alla valenza probatoria dei documenti e delle riproduzioni informatiche, ma senza accoglimento della censura
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
il motivo viene inquadrato come denuncia di violazione di legge, ma in realtà mira a contestare la valutazione del fatto
la censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza di merito contiene una motivazione ritenuta sufficiente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto
Massime di principio
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi di somministrazione, la contestazione dei consumi non esonera il debitore dall'onere di formulare una contestazione concreta, specifica e documentalmente riscontrabile; in mancanza, la censura può essere respinta sulla base dei documenti prodotti dal creditore.
- La ripartizione dell'onere della prova segue la distinzione tra fatti costitutivi del credito ed eccezioni del debitore: il creditore deve provare il proprio diritto, ma una volta allegata solo in modo generico l'erroneità delle fatturazioni, il giudice può reputare assolto l'onere probatorio tramite riscontri documentali coerenti.
- Non è deducibile in cassazione, sotto le forme della violazione di legge o del vizio motivazionale, una critica che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito.
- In materia di somministrazione, l'asserito difetto di corretto funzionamento o di regolarità delle letture deve essere oggetto di una deduzione specifica e provata; non è sufficiente una contestazione generica, soprattutto se riferita ad attività spettanti a soggetti diversi dal somministrante.
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