Cassazione Civile, Ordinanza n. 06013/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma, deducendo, tra l’altro, di aver presentato domanda di protezione internazionale, la pendenza di un giudizio davanti al Tribunale di Roma e la sussistenza di condizioni personali tali da impedire l’espulsione e il respingimento, anche per ragioni di vulnerabilità e per il rischio di violazione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione ritenendo corretto e legittimo il provvedimento prefettizio. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., sul terzo motivo di opposizione, con cui era stata dedotta l’inespellibilità ex art. 19 d.lgs. 286/1998 e art. 10 Cost.; 2) nullità della decisione per motivazione solo apparente in relazione alla richiesta principale; 3) violazione o falsa applicazione dell’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda relativa al divieto di espulsione e di respingimento, in particolare sulla dedotta inespellibilità ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi e ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la controversia pronunciandosi sulla dedotta inespellibilità e sui divieti di espulsione invocati. La decisione si fonda sul rilievo che il giudice di pace ha omesso di esaminare una specifica domanda o eccezione ritualmente proposta, integrando così il vizio di omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
è la base normativa del ricorso contro il decreto di espulsione prefettizio
richiamato nel decreto come norma violata dal trattenimento dello straniero nel territorio nazionale
la domanda reiterata di protezione internazionale era stata dichiarata inammissibile ai sensi di questa disposizione
norma che prevede i divieti di espulsione e di respingimento; il giudice di pace avrebbe dovuto esaminare e decidere sulle allegazioni di inespellibilità
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità del decreto e della sua inespellibilità
art. 10 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela dei diritti fondamentali e dell’inespellibilità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è stato dedotto come error in procedendo
la mancata pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
il divieto di espulsione e respingimento per particolari condizioni soggettive, nel testo vigente ratione temporis, doveva essere esaminato dal giudice di pace
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008
richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma asseritamente violata
ha introdotto il comma 1.1 dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, rilevante ratione temporis
legge di conversione del d.l. n. 130/2020
Cass. 8724/2023
richiamata per il principio secondo cui il giudice deve esaminare i divieti di espulsione ex art. 19
Cass. 15843/2023
richiamata per il medesimo principio sull’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di pace
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace deve pronunciarsi espressamente su tutte le domande e le eccezioni ritualmente dedotte, in particolare su quelle concernenti l’inespellibilità dello straniero e i divieti di espulsione o respingimento previsti dall’art. 19 d.lgs. 286/1998.
- La mancata decisione su un motivo di opposizione che introduca una specifica domanda di tutela integra omessa pronuncia e determina nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducibile in cassazione come error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c.
- In materia di espulsione dello straniero, la deduzione di condizioni ostative al rimpatrio impone al giudice un esame effettivo e una motivazione sul punto; non è sufficiente il mero richiamo alla legittimità formale del provvedimento amministrativo.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo a un vizio processuale decisivo, è accolto, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito o ulteriori profili di legittimità della decisione impugnata.
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