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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35205/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un precedente giudizio di legittimità relativo al trattamento economico di fine rapporto e ad altre spettanze di fine rapporto, con particolare riguardo all’inclusione o meno di alcune voci retributive nel T.F.R., nell’indennità sostitutiva del preavviso e nelle mensilità aggiuntive, alla luce del C.C.N.L. Federambiente. Con il ricorso per revocazione il lavoratore sostiene che la precedente ordinanza della Corte di cassazione avrebbe commesso errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché avrebbe percepito in modo errato il contenuto dell’art. 46 del C.C.N.L. Federambiente: secondo il ricorrente, il testo contrattuale non si limiterebbe a un elenco tassativo delle voci computabili nel T.F.R., ma conterrebbe anche una clausola di chiusura che consentirebbe di includere gli emolumenti previsti per legge se corrisposti in maniera fissa e continuativa, con conseguente necessità di includere anche il lavoro straordinario. La società controricorrente resiste chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che non sia configurabile un errore di percezione rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., perché la censura del ricorrente investe in realtà l’attività interpretativa e valutativa svolta dalla precedente decisione sul testo dell’art. 46 del C.C.N.L. Federambiente. La Corte ribadisce che l’errore revocatorio deve essere un errore di fatto, evidente e decisivo, desumibile dal solo confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare l’interpretazione delle norme o delle clausole contrattuali. Poiché la precedente ordinanza si è fondata su un presupposto fattuale corretto ed è giunta, mediante interpretazione del dettato negoziale, a ritenere tassativa l’elencazione delle voci utili al T.F.R. e non inclusivo il lavoro straordinario, non ricorre errore revocatorio. Il ricorrente è condannato alle spese e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e non può coincidere con errori di giudizio o di interpretazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile nei limiti tassativi previsti dalla norma, tra cui l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 2120, comma 2, c.c.

    È richiamato come base per la ricognizione contrattuale delle voci retributive da includere nel T.F.R., ricognizione che nel caso concreto viene ritenuta tassativa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Introduce la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti incontrovertibilmente smentito o comprovato dagli atti; non basta che la parte contesti la ricostruzione giuridica o l’interpretazione data alla vicenda.
  • Non è ammessa revocazione quando la doglianza, pur formalmente costruita come errore di fatto, investe in realtà l’attività interpretativa di una clausola contrattuale o la valutazione delle risultanze processuali.
  • La nozione di errore revocatorio richiede che il fatto asseritamente travisato sia estraneo al dibattito processuale definito dalla decisione impugnata e che tra l’errore percettivo e la decisione vi sia un nesso causale decisivo.
  • Quando un contratto collettivo elenca in modo puntuale e tassativo le voci computabili in un istituto di fine rapporto, l’assenza di una voce non espressamente menzionata consente di escluderne l’inclusione, se dal testo negoziale emerge una chiara volontà delle parti in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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