Cassazione Civile, Ordinanza n. 34881/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva convenuto in giudizio la debitrice e la figlia di quest'ultima chiedendo la revoca ex art. 2901 c.c. di una compravendita immobiliare stipulata tra le due, assumendo che l'atto avesse leso la garanzia patrimoniale del credito vantato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato l'inefficacia dell'atto, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria e rilevando che la debitrice non aveva provato l'esistenza di altri beni idonei a garantire il credito. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva un unico motivo, denunciando nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato eventus damni e scientia damni, senza considerare che il credito sarebbe stato comunque garantito da ipoteca giudiziale iscritta su altri immobili di sua proprietà e che quindi non vi sarebbe stato pregiudizio per il creditore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che la censura fosse comunque non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la motivazione d'appello era conforme alla giurisprudenza consolidata sull'azione revocatoria: l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito, l'anomalia del prezzo e il rapporto di parentela potevano sorreggere l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio; l'eventus damni sussiste anche quando l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, non solo quando lo comprometta integralmente. La Corte ha anche rilevato che la questione delle ipoteche era stata già considerata dal giudice di merito e che mancava prova del valore effettivo, al netto delle ipoteche, degli altri immobili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria presuppone un atto dispositivo pregiudizievole per la garanzia del credito; il pregiudizio può consistere anche in una semplice maggiore difficoltà o incertezza nella soddisfazione del credito.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
Non è più deducibile una censura generica di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini antecedenti alla riformulazione della norma; la doglianza deve riguardare un omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio.
Richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando la doglianza investe l'accertamento dei presupposti fattuali dell'azione revocatoria.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerta o difficoltosa la realizzazione coattiva del credito.
- La scientia damni può essere desunta da elementi indiziari quali la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, l'anomalia del corrispettivo e la relazione di parentela tra le parti, se valorizzati dal giudice di merito.
- Chi contesta l'assenza di pregiudizio per il creditore deve allegare e provare in modo concreto l'esistenza e l'effettiva capienza di altri beni idonei a soddisfare il credito; la mera indicazione di ulteriori cespiti gravati da vincoli non basta, se non se ne dimostra il valore residuo.
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