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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30551/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione a un’istanza di rimborso del 50% dell’IRES versata per le annualità 2006 e 2009. La società contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo di rientrare tra i beneficiari dell’agevolazione prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per gli enti ospedalieri, in quanto struttura sanitaria privata convenzionata/accreditata con il servizio sanitario regionale e riconosciuta come presidio ospedaliero ai sensi della normativa sanitaria. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo applicabile il beneficio e, per l’anno 2006, tempestiva la richiesta rispetto al termine decadenziale di 48 mesi di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 per errata individuazione del dies a quo del termine di decadenza; con il secondo motivo, violazione dell’art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che la riduzione d’imposta è un’agevolazione soggettiva riservata a specifici enti ospedalieri pubblici o ai soggetti ad essi equiparati, non estensibile a una società commerciale accreditata in via provvisoria. La Corte ha esaminato con priorità il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda di rimborso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente; quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    riduzione d’imposta del 50% per gli enti ospedalieri

    Agevolazione fiscale di natura soggettiva, applicabile solo ai soggetti tipicamente e originariamente contemplati dalla norma, ossia i "vecchi" enti ospedalieri e i soggetti che ne hanno mantenuto l’autonomia istituzionale nella nuova organizzazione del servizio sanitario; non è estensibile alle società private accreditate, neppure se svolgano attività sostanzialmente analoghe.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di quarantotto mesi

    Norma richiamata come disciplina della decadenza dal diritto al rimborso; il relativo motivo è stato però assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, senza decisione autonoma sul dies a quo.

  • art. 43 l. 23 dicembre 1978, n. 833

    Norma evocata dai giudici di merito per qualificare la struttura come presidio ospedaliero; la Cassazione ha rilevato che tale qualificazione non basta, di per sé, a rendere applicabile l’agevolazione fiscale.

  • art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Richiamato quale disciplina dell’accreditamento delle strutture private nel sistema sanitario; la Corte ne desume che il rapporto con la pubblica amministrazione resta di natura sostanzialmente concessoria e non trasforma la struttura privata in ente ospedaliero agevolato.

  • art. 6 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamato come integrazione della disciplina dell’accreditamento; non incide sulla natura soggettiva dell’agevolazione fiscale in esame.

  • art. 2 l. 12 febbraio 1968, n. 132

    La Corte richiama la disciplina originaria degli enti ospedalieri per evidenziarne la natura pubblicistica e la continuità solo in capo ai soggetti che abbiano conservato quella specifica configurazione istituzionale.

Massime di principio

  • Le norme agevolative fiscali in deroga al regime ordinario devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere estese oltre le ipotesi tipiche espressamente previste dal legislatore.
  • Quando un beneficio tributario è costruito con riferimento soggettivo a una determinata categoria di enti, la sua applicazione richiede la piena coincidenza del soggetto richiedente con la categoria tipizzata; l’omologia dell’attività svolta non basta.
  • L’accreditamento, anche provvisorio, di una struttura sanitaria privata non ne muta la natura in senso pubblicistico tale da assimilarla agli enti ospedalieri originari ai fini di un’agevolazione fiscale riservata a questi ultimi.
  • Il riconoscimento amministrativo di un presidio ospedaliero o la corrispondenza dell’organizzazione dei servizi a quella di un ospedale pubblico non consente, da solo, di superare il dato letterale della norma fiscale agevolativa.
  • Se l’accoglimento di un motivo di ricorso esclude in radice il presupposto applicativo della pretesa sostanziale, gli ulteriori motivi che attengono a profili decadenziali o processuali restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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