Cassazione Civile, Ordinanza n. 25656/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. 1068/2017, con il quale il Comune chiedeva alla società euro 21.942,66 per maggiore tassa sui rifiuti relativa al 2017, con riferimento a unità immobiliari situate nel Comune e adibite al rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La società aveva impugnato l’atto, sostenendo, tra l’altro, l’esclusione o la diversa tassazione delle aree interessate dalla produzione e dallo smaltimento di rifiuti speciali. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 207/23/2021 depositata il 12 gennaio 2021, aveva rigettato l’appello, ritenendo necessaria la previa denuncia dei dati utili a ottenere l’esenzione o la riduzione e rilevando che tale denuncia era stata omessa. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni relative alla notificazione dell’avviso al legale rappresentante e alla società, alla trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa e sull’eccezione di prescrizione quinquennale; ha inoltre lamentato l’omessa valutazione degli elementi e delle argomentazioni difensive. Con il secondo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha dedotto motivazione apparente e violazione degli artt. 36 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva respinto l’appello con affermazioni apodittiche, nonostante la documentazione che, secondo la società, dimostrava l’effettivo smaltimento dei rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: le contestazioni sulla notificazione e sulla violazione dei principi di trasparenza e correttezza risultavano implicitamente rigettate dalla decisione di merito, incompatibile con il loro accoglimento; inoltre, la generica doglianza sulla mancata valutazione di elementi difensivi riguardava il percorso motivazionale e non una domanda o eccezione autonomamente individuata. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che l’eccezione avrebbe dovuto essere riproposta in appello in modo specifico, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 346 c.p.c.; il generico richiamo alle difese di primo grado non era sufficiente. In ogni caso, la doglianza era generica e riferita all’annualità 2013, mentre l’accertamento riguardava il 2017 ed era stato notificato il 17 maggio 2018, sicché non risultava decorso il termine quinquennale. Anche il secondo motivo è stato respinto: la motivazione della CTR consentiva di comprendere le ragioni della decisione, avendo rilevato l’omesso assolvimento degli oneri di denuncia e informazione necessari per ottenere l’esclusione delle aree interessate dai rifiuti speciali e l’irrilevanza del precedente invocato dalla contribuente. La Corte ha quindi ritenuto rispettato il minimo costituzionale della motivazione. Nulla sulle spese, poiché il Comune non ha svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.
L’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su una questione indispensabile alla soluzione della controversia. La pretesa non espressamente affrontata deve invece ritenersi implicitamente respinta quando l’esito e la struttura logico-giuridica della decisione siano incompatibili con il suo accoglimento.
Quanto alla eccezione di prescrizione, richiamata solo genericamente e senza puntuale indicazione dei relativi contenuti, la stessa avrebbe dovuto necessariamente essere riproposta quale specifico motivo d’appello ai sensi dell’art. 56 d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 346 c.p.c. e pertanto non vale rispetto al motivo corrispondente, il principio dell’effetto devolutivo dell’appello.
Nel processo tributario, l’eccezione non accolta in primo grado deve essere riproposta in appello con specificità; il mero richiamo generico alle difese precedenti non basta a devolvere la questione al giudice di secondo grado.
l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendole in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e di sollecitare la decisione su di esse; tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Per evitare la presunzione di rinuncia, domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte in appello in modo specifico e idoneo a manifestare la volontà di ottenere una nuova decisione, pur senza forme predeterminate.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.
La sentenza tributaria deve esporre in modo comprensibile il percorso logico della decisione, le prove considerate e le ragioni che conducono all’esito, così da rendere verificabile che il giudice abbia deciso sulla base di quanto allegato e provato.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Nel testo della sentenza la disposizione è indicata soltanto nella rubrica del secondo motivo di ricorso; non è riportato un passaggio in cui la Corte la applichi o la interpreti.
La Corte non svolge un’autonoma interpretazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; il motivo è deciso verificando se la motivazione della sentenza regionale fosse apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda il rispetto del minimo costituzionale: la nullità sussiste se la motivazione è mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa o obiettivamente incomprensibile, purché l’anomalia emerga dal testo della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.
La motivazione deve rendere percepibile l’iter logico seguito dal giudice e le basi probatorie e argomentative della decisione; non è apparente quando tali elementi permettono di comprendere il fondamento dell’esito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
La disciplina del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. limita il sindacato di legittimità sulla motivazione alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale, escludendo la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso di specie, sia il vizio di notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti del legale rappresentante, in quanto privo di indicazioni sulla persona fisica ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e in quanto non notificato nei confronti della società - vizio peraltro da considerarsi comunque sanato dal raggiungimento dello scopo della notificazione -, sia la dedotta violazione del principio di trasparenza e di correttezza, sono stati all’evidenza implicitamente rigettati dalla decisione di merito, che ha respinto il ricorso esaminando profili di diritto che comportavano necessariamente la reiezione dei citati motivi.
La Corte considera comunque sanato il dedotto vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo; la questione non è ulteriormente decisa perché la statuizione di merito ne comportava già l’implicito rigetto.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non sussiste per il solo fatto che manchi una statuizione espressa su una questione: se la decisione adottata è logicamente incompatibile con l’accoglimento della pretesa, la questione deve ritenersi implicitamente rigettata.
- In appello, domande ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico e con modalità che rendano chiara la volontà di ottenere una decisione; il generico rinvio alle difese e alle conclusioni di primo grado non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia.
- La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e l’iter logico seguito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alle anomalie che violano il minimo costituzionale e che emergono dal testo della sentenza.
- Nel caso esaminato, la decisione che ha ritenuto necessario il previo assolvimento degli oneri di denuncia e informazione per ottenere l’esclusione delle aree interessate da rifiuti speciali è stata considerata sufficientemente motivata.
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