Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 19/03/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere rispetto ai capi I) (autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.) e L) (art. 416 c.p. con aggravante di agevolazione mafiosa). Quattro motivi: 1) censura sull'utilizzabilità e sulla mancata valutazione della tardività (oltre 180 giorni) delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Rapicano; 2) mancata individuazione e motivazione del reato presupposto per l'autoriciclaggio (secondo la difesa non adeguatamente dimostrato); 3) carenza motivazionale circa la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa, ritenuta dalla difesa fondata soltanto su semplici frequentazioni senza condotte agevolatrici concrete; 4) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata considerazione dell'incensuratezza e delle misure meno afflittive alternative
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. Sulla tardività delle dichiarazioni del collaboratore la Corte ha ritenuto legittima la loro utilizzazione purché il giudice svolga una valutazione penetrante sull'attendibilità, cosa che il Tribunale del riesame ha fatto. Le censure sulla gravità indiziaria e sull'individuazione del reato presupposto sono state considerate censure di merito inammissibili: la Cassazione controlla la congruenza e la logicità della motivazione, non rielabora le prove. Anche la contestazione sull'aggravante mafiosa è stata ritenuta aspecifica perché omette di confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore ritenute centrali dal Tribunale; la valutazione sulle esigenze cautelari è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati aggravati dall'art. 416-bis.1. Conseguenze pratiche: ricorso respinto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
regole generali sulla valutazione della prova e dei mezzi di prova; richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni e degli indizi
definizione della gravità indiziaria; la Corte verifica che il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e logico la sussistenza dei gravi indizi
esigenze cautelari; richiama i requisiti che devono sussistere per la custodia cautelare e la necessità di argomentare sulla loro attualità
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
prevede la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per reati aggravati dall'art.416-bis.1; spetta alla difesa provare il contrario
fattispecie di autoriciclaggio; utilizzata per contestare il reinvestimento dei proventi derivanti da raccolta illegale di scommesse
associazione per delinquere; richiamato tra i capi di imputazione con riferimento ai rapporti con sodalizi camorristici
aggravante di agevolazione mafiosa; la presenza dell'aggravante giustifica un più rigoroso regime cautelare e attiva la doppia presunzione di cui ad art.275 c.p.p.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
consente il contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; richiamato per dare atto che il ricorso è stato trattato in tale forma
norma successiva richiamata a conferma delle disposizioni sul contraddittorio scritto
consente la condanna al pagamento di una somma per comportamento colposo nel giudizio di cassazione; applicata per equa somma di euro 3.000
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese oltre i 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare possono essere utilizzate in sede cautelare, ma il giudice deve svolgere una valutazione particolarmente penetrante sull'attendibilità e sulle ragioni della tardività
- In cassazione contro misure cautelari la Corte non rivaluta il merito probatorio: può censurare solo la mancanza, la manifesta illogicità o la violazione di norme specifiche della motivazione del giudice di merito
- Per l'autoriciclaggio è necessario che il giudice indichi adeguatamente il reato presupposto e le ragioni per ritenere connaturato il reinvestimento dei proventi con tale attività illecita; tuttavia la valutazione del giudice cautelare ha ampia discrezionalità se motivata
- L'aggravante di agevolazione mafiosa può essere sostenuta combinando dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi (intercettazioni, frequentazioni, riferimenti espliciti); non è sufficiente la mera frequentazione se priva di collegamento probatorio, ma la prova può emergere dalla complessiva convergenza degli elementi
- Per i reati aggravati ex art.416-bis.1 la legge prevede una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art.275, comma 3 c.p.p.); per ottenere misure meno afflittive la difesa deve fornire elementi specifici e idonei a superare tale presunzione
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