Cassazione Civile, Ordinanza n. 08067/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di servizi)
La controversia
Un condominio ha contestato di dover pagare fatture per consumi idrici emesse dalla società che gestiva il servizio, sostenendo di non avere instaurato alcun rapporto contrattuale con essa in quanto tale rapporto sarebbe intercorsi, semmai, con i singoli condomini e non con il condominio; inoltre ha dedotto che, ove un contratto vi fosse stato, sarebbe stato nullo per difetto di forma scritta, assumendo che, essendo coinvolta una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa assimilabile, il contratto dovesse essere stipulato per iscritto. La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la validità del rapporto. Il condominio ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello della società; 2) violazione di norme sostanziali e processuali, deducendo l'esistenza di un giudicato sulla successione della società al Comune nel rapporto e sostenendo che, in ogni caso, una società in house sarebbe assimilabile a una pubblica amministrazione con conseguente necessità della forma scritta; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, anche del primo grado, nonostante la vittoria ottenuta in tale fase e la pretesa soccombenza reciproca in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'appello della società era sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ha escluso la formazione di un giudicato sulla successione nel rapporto e ha ribadito che, ai fini della forma del contratto, una società in house resta soggetto distinto dalla pubblica amministrazione, sicché non si applica la regola della forma scritta prevista per i contratti della P.A.; ha infine ritenuto corretta la regolazione delle spese, osservando che la soccombenza va valutata per ciascun grado e che, una volta riformata la sentenza di primo grado, il condominio risultava soccombente nel giudizio di appello. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra ricorrente e controricorrente, senza pronuncia nei confronti degli intimati non costituiti.
Norme richiamate
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice
L'appello è specifico quando individua chiaramente capi e rationes della decisione impugnata e li contesta con argomentazioni pertinenti, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato su un presupposto fattuale, ma la Corte ha escluso che la questione invocata fosse coperta da giudicato.
Il giudicato copre il decisum, non i meri argomenti o presupposti logici non costituenti ratio decidendi.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il giudice di appello, accogliendo il gravame, si è pronunciato sulla questione rilevante.
Richiamato nel motivo unitamente ad altre norme processuali, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla valutazione dei fatti e alla pretesa formazione del giudicato.
La soccombenza reciproca si valuta all'interno del medesimo grado; se l'appello riforma integralmente la sentenza di primo grado, la parte vittoriosa in primo grado diventa soccombente nel grado successivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei limiti di legge.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'atto di appello è ammissibile se consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica, anche senza formule tipizzate o un progetto alternativo di decisione.
- Il giudicato si forma sulla decisione e non sui singoli argomenti utilizzati dal giudice a sostegno della ratio decidendi; i meri presupposti logici o argomentativi non assumono autonoma copertura di giudicato se non costituiscono essi stessi il decisum.
- Una società in house, pur essendo strumentale alla pubblica amministrazione e interamente controllata da essa, resta soggetto formalmente distinto dalla stessa; pertanto, ai fini della disciplina sulla forma scritta dei contratti della P.A., non è automaticamente equiparabile alla pubblica amministrazione.
- La regola della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione non si estende ai rapporti instaurati da soggetti formalmente distinti dalla P.A., anche quando agiscano per conto di essa nell'erogazione di servizi pubblici.
- La soccombenza reciproca va valutata per ciascun grado di giudizio: la riforma della sentenza di primo grado può comportare la soccombenza totale della parte che aveva vinto in primo grado.
- La regolazione delle spese processuali è rimessa al giudice di merito entro i limiti di legge e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ritiene diverso il bilanciamento delle soccombenze.
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