Cassazione Penale, Ordinanza n. 13988/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'imputato colpevole della violazione delle prescrizioni imposte con ordinanza del Questore notificata il 24/06/2022, rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto e confermando il resto. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva tre motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena; illogicità della motivazione sulla mancata sostituzione della pena con una pena sostitutiva ai sensi della legge n. 689 del 1981. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sollecitassero una rivalutazione del materiale fattuale, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo lineare e coerente sia sul diniego dell'art. 131-bis c.p., evidenziando la non episodicità della condotta e i precedenti penali, sia sul trattamento sanzionatorio e sulla richiesta di pena sostitutiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice contestata per la contravvenzione alle prescrizioni imposte con ordinanza del Questore.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come parametro di ricorso per vizi della motivazione.
La Corte ne esclude l'applicazione in presenza di una condotta non episodica e di diversi pregiudizi penali.
La motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri, se la valutazione del giudice di merito è congrua e логica.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con una pena sostitutiva, disattesa dalla Corte territoriale.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la decisione impugnata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura del materiale probatorio e fattuale già esaminato dai giudici di merito.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere escluso quando la condotta non risulti episodica e l'autore presenti plurimi precedenti o pregiudizi penali, elementi che depongono per una minore occasionalità del fatto.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito eserciti il proprio potere discrezionale in modo congruo, logico e coerente, senza che sia necessario l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- La richiesta di pena sostitutiva può essere disattesa con motivazione sintetica ma coerente, specie quando la domanda sia generica e non supportata da specifiche ragioni idonee a scardinare il ragionamento del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche per aspecificità quando riproponga in modo generico censure già respinte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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