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Sentenza

Sentenza n. 1434/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro recante condanna al pagamento di somme per differenze retributive, risarcimento del danno, interessi, rivalutazione, spese di lite e spese di CTU

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione scolastica al pagamento di complessivi euro 18.112,79, comprensivi dell'accantonamento per TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di giudizio e di CTU. A fronte della richiesta di pagamento notificata il 13 luglio 2023, l'Amministrazione è rimasta inerte. Nel corso del giudizio è emerso che erano stati adottati un decreto di ricostruzione di carriera e un provvedimento di liquidazione, ma tali atti non avevano ancora superato il controllo di regolarità contabile della Ragioneria territoriale dello Stato. La ricorrente ha quindi dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che, nonostante l'adozione degli atti interni di ricostruzione della carriera e liquidazione, l'obbligazione risultante dalla sentenza non era stata ancora soddisfatta e il controllo contabile non aveva prodotto l'effettivo pagamento. Essendo decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l'inadempimento, il giudice ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'Amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile per analogia la disciplina relativa all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione consente di proporre l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, il TAR l'ha applicata per ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, inclusa la possibilità di impartire prescrizioni esecutive e nominare un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è indicata quale norma introduttiva della previsione richiamata in materia di spese dell'attività del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione di atti interni di ricostruzione della posizione del creditore o di liquidazione della somma non esclude l'inadempimento quando tali atti non siano divenuti efficaci o non abbiano condotto all'effettivo pagamento del credito riconosciuto dal giudicato.
  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il perdurante mancato adempimento dell'amministrazione legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel definire il giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente; la disciplina dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista per determinati giudizi di ottemperanza può essere applicata per analogia anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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