Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01475/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (destinatari pagamento)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto di un Comune. Il giudice di pace aveva qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendo lamentata l'assenza del titolo esecutivo richiesto dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Il Tribunale, investito dell'appello, ha dichiarato inammissibili sia l'appello principale della curatela fallimentare sia quello incidentale del Comune, osservando che la qualificazione data dal primo giudice non era stata specificamente censurata e che, comunque, nel regime ratione temporis dell'art. 616 c.p.c. l'appello non era ammesso. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa decisione, vizio di motivazione e violazione degli artt. 615, 616 c.p.c., 949 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda andava qualificata come accertamento negativo della pretesa economica e non come opposizione esecutiva; 2) ultra/extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale sostituito d'ufficio una domanda diversa da quella proposta; 3) motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo che l'atto impugnato era un avviso di ingiunzione fiscale e non un ruolo esattoriale, sicché la ricostruzione del giudice di merito sarebbe stata erronea. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non scrutinabili perché il ricorso non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: mancava la trascrizione o la dettagliata descrizione degli atti introduttivi e della richiesta di pagamento contestata, nonché la specifica indicazione della loro collocazione processuale. La questione di qualificazione giuridica non poteva dunque essere esaminata in assenza del necessario assolvimento degli oneri di autosufficienza del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha rilevato che le censure, tutte incentrate sulla qualificazione giuridica della pretesa e dell'azione proposta, non erano esaminabili perché il ricorso non riproduceva né descriveva adeguatamente gli atti rilevanti da cui originava la lite, impedendo il controllo di legittimità. Non è stata liquidata alcuna spesa per la mancata attività difensiva degli intimati, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come norma sulla qualificazione dell'azione proposta, ma la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato per il regime impugnatorio dell'opposizione esecutiva; la decisione impugnata lo aveva considerato non appellabile nel testo ratione temporis

  • art. 949 c.c.

    invocato dal ricorrente come parametro di qualificazione dell'azione di accertamento negativo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per le censure di ultrapetizione e omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre la motivazione apparente della sentenza di merito

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo considera non rispettato, poiché mancavano trascrizione o dettagliata descrizione degli atti rilevanti e la loro precisa collocazione nel fascicolo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 21 del d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel contesto dell'asserita mancanza del titolo esecutivo nei confronti dei destinatari degli avvisi di pagamento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato sulla qualificazione giuridica della domanda o dell'atto impugnato, è indispensabile riprodurre o descrivere con precisione gli atti processuali e i documenti rilevanti, indicando anche dove siano reperibili nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La censura che investe la qualificazione dell'azione svolta nei giudizi di merito non è scrutinabile in cassazione se il ricorso non consente alla Corte di verificare il contenuto degli atti posti a base della decisione.
  • L'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non può essere surrogato da generici richiami al fascicolo d'ufficio o da istanze di trasmissione degli atti: il ricorrente deve specificare in modo puntuale i documenti su cui fonda le doglianze.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.