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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24425/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’importazione, nel 2003, di veicoli fuoristrada classificati dalla società importatrice in una voce doganale soggetta a dazio, poi versato. Dopo una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva escluso il dazio per veicoli aventi caratteristiche tecniche identiche, la società chiese in dogana la revisione dell’accertamento e il rimborso integrale, comprensivo di interessi e rivalutazione. La domanda fu accolta in primo grado e poi confermata in appello e in cassazione quanto al diritto al rimborso del dazio. Nel successivo giudizio di ottemperanza la società lamentò l’esecuzione solo parziale del giudicato, perché l’Ufficio aveva corrisposto il capitale e le spese, ma aveva liquidato gli interessi secondo un criterio ritenuto errato e non aveva corrisposto la rivalutazione. L’Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del giudicato, sostenendo che la sentenza di primo grado, confermata nei gradi successivi, avesse riconosciuto solo il rimborso del dazio e che interessi e rivalutazione fossero coperti da giudicato negativo, non essendo stata proposta impugnazione incidentale; (2) violazione dell’art. 70 del d.lgs. 546/1992, perché il giudice dell’ottemperanza avrebbe deciso su domande non coperte dal titolo; (3) violazione delle norme doganali, deducendo che il dies a quo degli interessi dovesse essere individuato ai sensi dell’art. 116 CDU e non dell’art. 241 CDC, con decorrenza dalla decisione che concede il rimborso; (4) nullità per motivazione apparente sulla rivalutazione monetaria; (5) violazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 2697 c.c., perché la rivalutazione non spetterebbe automaticamente in un debito di valuta senza prova del danno. La Corte ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi, secondi, quarti e quinti motivi, ritenendo che il dispositivo della sentenza da ottemperare, letto insieme alla domanda originaria, consentisse di includere anche interessi e rivalutazione; ha inoltre affermato che, nel caso di rimborso di dazi riscossi in base a norme UE poi dichiarate invalide, il diritto agli interessi nasce direttamente dal diritto dell’Unione e decorre dal pagamento indebito, senza applicazione né dell’art. 241 CDC né dell’art. 116 CDU, norme riferite a fattispecie diverse. Il terzo motivo è stato respinto con correzione della motivazione: la Corte ha confermato il risultato della CTR, ma per ragioni diverse, richiamando la giurisprudenza unionale sulla restituzione integrale dell’indebito, comprensiva degli interessi dalla data del pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto corretta, nel risultato, la decisione della CTR che aveva accolto l’ottemperanza della contribuente e imposto all’Ufficio di eseguire integralmente il giudicato anche per interessi e rivalutazione. Ha però precisato che la motivazione della CTR era solo in parte corretta: il diritto agli interessi non discendeva dall’applicazione degli artt. 241 CDC o 116 CDU, ma direttamente dal principio unionale di ripetizione dell’indebito, con decorrenza dal pagamento delle somme indebitamente versate. Quanto alla rivalutazione, la Corte ha escluso la nullità della motivazione e la violazione delle norme invocate, osservando che, una volta interpretato il giudicato come comprensivo anche di tale voce, non era necessaria un’ulteriore motivazione specifica oltre all’accertamento della mancata corresponsione. Il ricorso è stato dunque respinto in tutte le sue censure; non è indicata una statuizione finale diversa dal rigetto, e la resistente è risultata vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    evocato per sostenere il giudicato; la Corte ha ritenuto che il dispositivo della sentenza da eseguire, letto alla luce della domanda originaria, consentisse di includere anche interessi e rivalutazione, senza violazione del giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla stabilità del giudicato; non è stata ravvisata alcuna sua violazione nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudice dell’ottemperanza può chiarire la portata del comando giudiziale ed enucleare gli obblighi scaturenti dalla sentenza, senza attribuire diritti nuovi, ma può interpretare il giudicato anche in senso onnicomprensivo quando ciò sia coerente con dispositivo e motivazione.

  • art. 241 Reg. CEE n. 2913/92 (CDC)

    ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta, perché disciplina un’ipotesi diversa di rimborso doganale; non è la base del diritto agli interessi nei casi di dazi riscossi in forza di norme UE poi dichiarate invalide.

  • art. 116 Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)

    anch’esso ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta; la sua entrata in vigore e il suo contenuto non governano il rimborso di dazi indebitamente riscossi in base a norme UE invalide, essendo irrilevante il dies a quo da esso previsto.

  • art. 93 D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD)

    menzionato dalla CTR come supporto al riconoscimento degli interessi, ma nella decisione di legittimità non è stato assunto come fondamento decisivo della soluzione, che è stata ricondotta al diritto unionale.

  • art. 1224 c.c.

    non applicato come base autonoma della rivalutazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla rivalutazione, una volta interpretato il giudicato come comprensivo della relativa voce.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della prova del pregiudizio ai fini della rivalutazione; la censura è stata respinta.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice può interpretare il dispositivo della sentenza da eseguire alla luce della domanda proposta nel giudizio cognitorio, chiarendo la portata effettiva del comando senza introdurre diritti nuovi o diversi da quelli già riconosciuti.
  • Quando il rimborso riguarda somme riscosse in applicazione di una previsione del diritto dell’Unione poi dichiarata invalida, il diritto agli interessi deriva direttamente dal principio unionale di ripetizione dell’indebito e mira a compensare l’indisponibilità del denaro indebitamente versato.
  • In tali ipotesi, il dies a quo degli interessi coincide con la data del pagamento indebito, perché il prelievo era sin dall’origine non dovuto; non si applicano le regole speciali pensate per il rimborso doganale di diversa natura previste dagli artt. 241 CDC e 116 CDU.
  • La censura di violazione del giudicato o di eccesso dai poteri dell’ottemperanza richiede una precisa allegazione del pregresso thema decidendum e delle eccezioni già sollevate; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
  • Una motivazione sulla mancata esecuzione di una voce di credito accessoria può essere sufficiente quando la relativa spettanza risulti già desumibile dall’interpretazione del giudicato e la controversia riguardi solo l’effettiva esecuzione di quanto già riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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