Cassazione Penale, Sentenza n. 00021/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. con pena di 16 mesi per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e sanzione accessoria della revoca della patente. Primo motivo: censura della decisione del GUP che aveva ritenuto non apposta la clausola dell'accordo relativa alla sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 Cds (sospensione della patente per quattro mesi), deducendo che, alla luce della giurisprudenza CEDU e della novella d.lgs. 150/2022, le sanzioni di revoca/sospensione hanno natura convenzionalmente penale e quindi avrebbero potuto entrare nell'accordo ex art. 444. Secondo motivo: violazione degli artt. 222 e 218 Cds per avere il GUP applicato la revoca della patente senza motivazione, nonostante la Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) abbia escluso l'automatismo della revoca e imposto al giudice l'onere motivazionale, ancorato ai criteri di art. 218 comma 2 Cds, quando non ricorrano circostanze aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato, confermando l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente) non possono costituire oggetto dell'accordo tra le parti e che l'art. 444 cod. proc. pen. novellato si riferisce esclusivamente alle pene accessorie. Ha però accolto il secondo motivo: l'applicazione della revoca della patente è stata disposta senza alcuna motivazione in base ai criteri di cui all'art. 218 Cds; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e rinviata al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, per nuovo esame sulla sanzione accessoria.
Norme richiamate
La norma, come novellata dal d.lgs. 150/2022, consente alle parti di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata; la Corte ha ritenuto che tale disciplina riguarda le pene accessorie e non le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 Cds, quindi le sanzioni amministrative non possono essere oggetto dell'accordo di cui all'art. 444.
Ha modificato l'art. 444 c.p.p. prevedendo la possibilità di concordare con il PM quanto alle pene accessorie; la Corte rileva però che il legislatore non ha esteso tale possibilità alle sanzioni amministrative accessorie.
Definisce la sospensione e la revoca della patente come sanzioni accessorie amministrative; la Corte sottolinea la differenza tra 'pene accessorie' e 'sanzioni amministrative accessorie' e ritiene che queste ultime non siano nella disponibilità delle parti nel patteggiamento.
Fissa i criteri per la scelta della sanzione amministrativa accessoria (gravità del danno, gravità della violazione, pericolo della ulteriore circolazione); la Corte stabilisce che la scelta della revoca anziché della sospensione impone motivazione puntuale e individualizzata rispetto a questi parametri.
Reato di omicidio stradale; la norma prevede ipotesi aggravate in cui la revoca della patente è giustificata, ma fuori da tali ipotesi il giudice deve valutare la possibilità di applicare la sospensione.
Reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime; analogamente all'art. 589-bis le ipotesi aggravate possono giustificare la revoca, altrimenti il giudice deve ponderare art. 218 Cds.
Corte Costituzionale, sent. n.88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente per i reati previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p., affermando che il giudice deve poter scegliere, quando non ricorrono aggravanti, tra revoca e sospensione valutando i criteri di cui all'art. 218 Cds.
Corte Costituzionale, sent. n.68/2021
Ha riconosciuto la natura 'convenzionalmente penale' delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 Cds, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente a farle rientrare nel contenuto negoziabile dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4 n. 48556/2023, Coppolaro e altre pronunce citate)
Orientamento consolidato secondo cui, nel patteggiamento, la clausola che determina il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi non apposta e l'applicazione di tali sanzioni non è nella disponibilità delle parti.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti possono concordare sulle pene accessorie ma non sulle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 Cds; ogni clausola del patto che determini la sanzione amministrativa accessoria deve ritenersi non apposta.
- La novella del d.lgs. 150/2022 che amplia la disponiblità delle parti sulle pene accessorie non si estende alle sanzioni amministrative accessorie; il giudice non è vincolato da eventuali patti che dispongano sospensione o revoca della patente quando si tratti di sanzioni amministrative.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019, la revoca della patente non è automatica per omicidio stradale o lesioni stradali: se non ricorrono aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), il giudice deve valutare e motivare la scelta tra revoca e sospensione secondo i criteri di art. 218 Cds.
- L'applicazione della revoca anziché della sospensione, in assenza di aggravanti, richiede motivazione specifica e individualizzata (gravità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione); motivazioni astratte o generiche sono insufficienti e possono determinare l'annullamento della statuizione.
- Se in sede di patteggiamento è stata concordata una durata o una tipologia di sanzione amministrativa accessoria, il giudice può ritenere tale clausola non apposta e applicare la sanzione prevista dalla legge, con la necessità di motivare la scelta se si opta per la revoca.
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