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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15941/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (importatore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica emesso su una dichiarazione di importazione di coils di acciaio, con recupero di maggiori diritti doganali e applicazione di dazi antidumping. In primo grado la società importatrice ha ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello la commissione regionale ha confermato la decisione favorevole alla contribuente, ritenendo errata la classificazione tariffaria operata dall'Ufficio e osservando che i prodotti importati non erano semplici coils, ma merci sottoposte a lavorazione delle superfici e degli spigoli (rifollatura), dunque non riconducibili ai prodotti colpiti dai regolamenti antidumping richiamati. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il terzo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992; con il primo ha denunciato violazione delle regole di classificazione doganale e delle voci TARIC, sostenendo che la rifollatura non escludesse la classificazione applicata dall'Ufficio; con il secondo ha lamentato la falsa applicazione dei regolamenti UE n. 214/2013 e 215/2013, assumendo che i dazi antidumping dovessero comunque trovare applicazione. La società si è difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo anche l'inapplicabilità della classificazione indicata in una ITV richiamata dalla controparte e la corretta estensione della stessa ai prodotti importati.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza d'appello perché la motivazione era chiara e rendeva comprensibile il percorso logico dei giudici di merito. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla classificazione doganale: secondo la Corte, la voce tariffaria invocata dall'Ufficio riguardava prodotti laminati piatti con specifici trattamenti superficiali, mentre la lavorazione di rifollatura del bordo laterale dei coils costituiva una lavorazione diversa e incompatibile con quella voce, con conseguente esclusione della pretesa doganale. Tale ratio è stata ritenuta sufficiente a sorreggere la decisione d'appello, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato. La Corte ha quindi condannato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per i motivi di ricorso incentrati sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la censura di nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude la nullità della sentenza di merito perché la motivazione consentiva di comprendere il percorso argomentativo seguito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente ai fini della validità della decisione impugnata.

  • Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    Richiamato dal ricorrente come base della disciplina doganale, ma la censura è respinta perché la classificazione va condotta secondo le caratteristiche oggettive della merce.

  • Reg. CEE n. 2658/1987, Allegato I

    Richiamato per le regole di interpretazione della nomenclatura combinata; la Corte ribadisce che la classificazione dipende dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto.

  • Regolamenti (UE) nn. 214/2013 e 215/2013

    Richiamati dall'Ufficio per i dazi antidumping; la loro applicabilità è esclusa nel caso concreto perché la lavorazione dei prodotti non li rende riconducibili alla voce tariffaria e ai prodotti colpiti.

  • art. 34 codice doganale dell'Unione

    Richiamato dalla società nel motivo incidentale condizionato in tema di uso esteso della ITV.

  • art. 22, § 2, Reg. (UE) n. 2447/2015

    Richiamato dalla società nel motivo incidentale condizionato relativo alla procedura di uso esteso della ITV.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che non trova applicazione quando soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale delle merci il criterio decisivo è costituito dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, come risultanti dalla voce della nomenclatura e dalle note esplicative; solo in via concorrente può rilevare la destinazione del bene, sempre in funzione delle sue caratteristiche oggettive.
  • Una lavorazione meramente diversa da quelle tipizzate dalla voce doganale invocata dall'Ufficio impedisce l'assoggettamento del bene a quella specifica classificazione tariffaria e, per riflesso, al dazio collegato.
  • La validità della motivazione della sentenza tributaria va apprezzata in modo sostanziale: non occorre un'esposizione minuta di ogni argomento, purché sia chiaro il percorso logico seguito dal giudice e siano individuabili le ragioni della decisione.
  • Se una ratio decidendi autonoma è idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata, le ulteriori censure che colpiscono argomenti non decisivi restano assorbite.
  • L'assenza di applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è coerente con la posizione dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, per la quale opera la prenotazione a debito del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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