Cassazione Penale, Ordinanza n. 08653/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sosteneva che nel caso concreto ricorressero i presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p., e che la decisione di merito avesse omesso o erroneamente valutato tali presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse non deducibile in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva già correttamente valorizzato gli indici rilevanti per escludere la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 1, 2 lett. c) e 2-bis
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fattispecie più grave richiamata dalla sentenza.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve verificarle sulla base degli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo.
È il parametro cui fare riferimento per valutare le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità del fatto.
È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone in modo cumulativo la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza di anche uno solo dei due requisiti impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità.
- La valutazione della particolare tenuità deve essere compiuta attraverso gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri indicati dall'art. 133, primo comma, c.p.
- Quando il giudice di merito ha motivatamente escluso la sussistenza degli indici richiesti per l'art. 131-bis c.p., la censura in cassazione tende a risolversi in una rivalutazione del fatto e può risultare inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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