Cassazione Penale, Sentenza n. 4815/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna in abbreviazione per reati fallimentari (artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 219 L. fall.). Propone due motivi: (1) omessa e insufficiente motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che l'assenza di libri e scritture contabili avrebbe dovuto essere ricondotta alla bancarotta semplice per mancanza di prova della "strumentalità soggettiva" e della finalizzazione oggettiva tipiche della fraudolenza; (2) omessa motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conferma che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato: per il primo motivo, ha spiegato che la bancarotta fraudolenta documentale può riguardare qualsiasi documento contabile idoneo a far conoscere la gestione dell'impresa e nel caso erano mancanti Libro Giornale, Libro Inventari, Registro beni ammortizzabili, Registri IVA e parte del bilancio fallimentare; per il secondo motivo, ha ritenuto correttamente valutata la comparazione fra aggravante e attenuanti richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando la gravità del comportamento (appropriazione di ingente somma in qualità di liquidatore). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L. fall.)
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2; art. 217, comma 2; art. 219
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale; ha precisato che, diversamente dalla bancarotta semplice documentale che riguarda solo le scritture contabili obbligatorie, la fraudolenta documentale può avere ad oggetto qualsiasi documento contabile dalla cui analisi emerga concretamente la gestione aziendale.
art. 2214, comma 1; art. 2421
Richiamato per definire le scritture contabili obbligatorie; la distinzione serve a delimitare l'oggetto materiale delle diverse ipotesi di bancarotta documentale.
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'imputato (omessa motivazione).
Prescrive i criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha richiamato e applicato tali criteri (gravità del reato, ruolo dell'autore, capacità a delinquere) per motivare la comparazione tra aggravante e attenuanti.
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 5, n. 44886/2015; Sez. 5, n. 22593/2012; Sez. 5, n. 17426/2007; Sez. U, n. 10713/2010; Sez. 2, n. 31543/2017; Sez. 2, n. 36104/2017
Richiamate come precedenti per affermare (i) la nozione ampia di "documento contabile" nella bancarotta fraudolenta documentale e (ii) i criteri di sindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito sulla comparazione delle circostanze e sulla motivazione della pena.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale può riguardare non solo le scritture "obbligatorie", ma qualsiasi documento contabile idoneo a ricostruire la gestione aziendale; la mera assenza di libri obbligatori non esclude automaticamente la fraudolenza documentale se mancano altri documenti essenziali.
- Il giudice d'appello può richiamare e integrare la motivazione del primo grado: in cassazione la censura per "omessa motivazione" è inammissibile se la motivazione d'appello è complessivamente chiara, logica ed esaustiva rispetto ai punti devoluti.
- La valutazione comparativa tra aggravanti e attenuanti è giudizio di merito: è sindacabile in cassazione solo se carente, arbitrario o illogico; è sufficiente una motivazione che espliciti l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. (es. richiamo a gravità, ruolo, congruità della pena).
- In cassazione non si rinnovano libere valutazioni di merito su fatti non dedotti in gravame: questioni non impugnate in appello non possono essere esaminate in Cassazione.
- Chi intende ottenere la derubricazione di un reato o il riconoscimento prevalente delle attenuanti deve contestare e sviluppare specificamente tali censure in sede d'appello perché possano essere esaminate e poi eventualmente giudicate in Cassazione.
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