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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30031/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società cooperativa agricola, già assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, aveva convenuto la banca presso cui intratteneva il conto corrente per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 l.fall., di pagamenti eseguiti dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura, mediante assegni e bonifici disposti dai liquidatori volontari della società, e la restituzione delle somme alla procedura. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione. In appello, la banca aveva sostenuto che la domanda fosse stata erroneamente costruita sulla pretesa estinzione del rapporto di conto corrente per effetto dell’art. 78 l.fall., circostanza non dedotta dall’attrice; la corte d’appello ha invece ritenuto che l’azione fosse esclusivamente una domanda ex art. 44 l.fall. contro la banca-delegata, priva di legittimazione passiva perché non accipiens delle somme, e ha rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione la procedura ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44 e 78 l.fall., assumendo che la controversia fosse stata effettivamente impostata sullo scioglimento ope legis del conto corrente ex art. 78 l.fall. e sulla conseguente inefficacia delle operazioni bancarie, con legittimazione passiva della banca quale unico soggetto obbligato alla restituzione delle somme addebitate dopo l’apertura della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mossa dalla ricorrente investisse in realtà l’interpretazione e qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, accertamento di fatto non denunciato con i necessari vizi motivazionali né con specifica indicazione dei fatti decisivi asseritamente trascurati. Una volta qualificata la domanda come azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla banca in favore di terzi, la decisione della corte territoriale sulla difetto di legittimazione passiva della banca è stata giudicata conforme al principio per cui l’azione deve essere proposta nei confronti dell’accipiens, unico effettivo beneficiario del pagamento inefficace, e non della banca-delegata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 l.fall.

    I pagamenti effettuati dopo l’apertura della procedura concorsuale sono inefficaci; l’azione di accertamento dell’inefficacia e di restituzione delle somme deve essere proposta contro l’effettivo beneficiario del pagamento, cioè l’accipiens, non contro la banca che abbia eseguito l’operazione su incarico del debitore.

  • art. 78 l.fall.

    Lo scioglimento ex lege del contratto di conto corrente è richiamato come possibile diverso presupposto di una pretesa restitutoria verso la banca, ma nel caso concreto non è stato ritenuto il fatto costitutivo della domanda effettivamente proposta.

  • art. 42 l.fall.

    Richiamato in combinazione con gli artt. 44 e 78 l.fall., ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimazione passiva nella domanda effettivamente qualificata come azione di inefficacia dei pagamenti.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte osserva che una eventuale responsabilità della banca per condotta illecita diversa dall’azione di inefficacia dovrebbe essere specificamente allegata e proposta come distinta domanda risarcitoria extracontrattuale.

  • art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre specificamente i fatti decisivi e gli atti rilevanti su cui si fonda la censura; la loro omissione rende inammissibile il motivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    L’interpretazione della domanda può essere censurata in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, apparente, perplessa o contraddittoria, o se vi è omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare l’interpretazione fattuale della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell’omesso esame di fatti decisivi, non mediante una mera deduzione di violazione di legge.
  • Nell’azione di inefficacia dei pagamenti compiuti dopo l’apertura di una procedura concorsuale, la legittimazione passiva spetta all’effettivo accipiens, cioè al soggetto che ha ricevuto il pagamento e ha tratto utilità satisfattiva dall’atto, non alla banca che si sia limitata a eseguirlo quale delegata del debitore.
  • La domanda di inefficacia ex art. 44 l.fall. è distinta da quella fondata sullo scioglimento del conto corrente ex art. 78 l.fall. o da una pretesa di responsabilità contrattuale/extracontrattuale della banca: ciascuna richiede fatti costitutivi diversi e va specificamente allegata e qualificata.
  • Quando si contesta in cassazione la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito, il ricorrente deve indicare con specificità gli atti e i fatti decisivi trascurati, riproducendoli nel ricorso secondo l’onere di cui all’art. 366 c.p.c.; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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