Cassazione Civile, Ordinanza n. 25371/2026 del 15/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dai componenti della commissione di collaudo del nuovo ospedale per il pagamento dei compensi professionali rimasti insoluti. L'amministrazione sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che i lavori erano stati definitivamente interrotti all'undicesimo stato di avanzamento, che l'appalto era stato successivamente definito mediante transazione con l'impresa appaltatrice e che i compensi avrebbero dovuto essere commisurati al valore dei lavori effettivamente eseguiti e delle pretese riconosciute, non all'importo complessivo delle riserve. Dopo il rigetto dell'opposizione e dell'appello, una precedente sentenza d'appello era stata cassata per difetto assoluto di motivazione, con rinvio per l'esame della fonte dei compensi, della rilevanza della mancata emissione del certificato di collaudo, della nota dell'assessorato regionale che aveva sollecitato ulteriori attività e dei rapporti con la transazione intervenuta. In sede di rinvio, la corte territoriale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di somme in favore degli eredi dei professionisti, ritenendo che, pur non essendo stato emesso il certificato di collaudo per la mancata ultimazione dell'opera, i collaudatori avessero svolto attività utili e imposte dall'amministrazione, consistenti nella redazione del verbale di consistenza e nell'esame delle riserve. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse uniformato a una regola interpretativa che avrebbe escluso il diritto al compenso in assenza del certificato di collaudo. Con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sul collaudo delle opere pubbliche, della disciplina della transazione e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la transazione avesse definito ogni rapporto con l'impresa, impedendo la prosecuzione delle operazioni di collaudo e l'esame delle riserve, e che il giudice avesse valorizzato tardivamente l'impugnazione della transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la precedente ordinanza rescindente avesse enunciato, in relazione al certificato di collaudo, un principio di diritto vincolante: i rilievi contenuti in quella ordinanza costituivano riscontri del vizio motivazionale allora accertato. Poiché la cassazione era stata disposta per vizio di motivazione, il giudice del rinvio poteva rivalutare liberamente i fatti già accertati e prendere in esame ulteriori fatti ai fini di una valutazione complessiva, con il solo limite di non fondare la nuova decisione sugli stessi elementi già ritenuti illogici senza eliminare i relativi vizi. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva sostanzialmente le difese già svolte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di rinvio; la censura sull'art. 345 c.p.c. non era adeguatamente correlata alla ratio decidendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; tuttavia, quando la cassazione è disposta per vizio di motivazione e non è stato enunciato un principio di diritto sulla questione sostanziale, il giudice del rinvio può procedere a una nuova valutazione dei fatti nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato quale parametro per le denunce di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono nella mera riproposizione delle difese di merito.
La censura relativa alla violazione del divieto di nuove allegazioni in appello è stata ritenuta non adeguatamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 91 del r.d. n. 350/1895
Richiamato nella controversia di merito in relazione alle modalità e ai presupposti delle operazioni di collaudo delle opere pubbliche.
Richiamato in relazione alla transazione intervenuta tra amministrazione e impresa appaltatrice.
Richiamato in relazione alla disciplina della transazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Individua l'importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quale parametro per l'eventuale ulteriore versamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede l'obbligo dell'ulteriore versamento del contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la cassazione con rinvio è pronunciata per vizio di motivazione, i rilievi contenuti nella sentenza rescindente non costituiscono necessariamente principi di diritto vincolanti: occorre distinguere le statuizioni interpretative dagli argomenti utilizzati come riscontro del vizio motivazionale.
- In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può rivalutare liberamente i fatti già accertati e può esaminare ulteriori fatti rilevanti per la decisione, purché non fondi la nuova pronuncia sugli stessi elementi già giudicati illogici senza eliminare le contraddizioni e i difetti argomentativi rilevati dalla Corte di cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive già dedotte nei gradi di merito: deve confrontarsi con le ragioni poste dal giudice d'appello a fondamento della decisione, altrimenti il motivo è inammissibile quale mera contrapposizione valutativa o "non motivo".
- Una censura di legittimità deve essere specificamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che non incide sulla motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione è inammissibile.
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