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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40180/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile per false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Deduce tre motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 avrebbe eliminato la rilevanza penale della condotta per effetto della riduzione del requisito di residenza da dieci a cinque anni; (2) illogicità della motivazione sul dolo, perché l'istanza sarebbe stata trasmessa da un CAF sulla base di un'autocertificazione non sottoscritta personalmente dall'imputato e senza prova che egli avesse letto o condiviso il contenuto delle dichiarazioni; (3) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 5 c.p., sostenendo che l'eventuale errore non sarebbe errore sulla legge penale, ma errore sul fatto, perché la pratica era stata gestita dal CAF senza consapevolezza piena del contenuto dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che i motivi ripropongano censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, sollecitino una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità e siano comunque manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, esclude l'abolitio criminis: il reddito di cittadinanza è stato abrogato, ma la disciplina transitoria mantiene la punibilità dei fatti commessi fino al 31 dicembre 2023; inoltre, alla data di consumazione del fatto l'imputato non aveva maturato nemmeno il requisito temporale oggi richiesto, neppure considerando la sopravvenuta riduzione del periodo di residenza. Quanto ai motivi su dolo ed errore, conferma che la consapevolezza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni gravano sul richiedente anche se si avvale di un intermediario; l'errore prospettato integra, al più, un errore sulla legge penale non scusabile ex art. 5 c.p., non un errore sul fatto idoneo a escludere il dolo. Condanna inoltre il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    Integra la fattispecie penale relativa alle false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza; la Corte ne afferma la persistente punibilità per i fatti commessi nel periodo coperto dalla disciplina transitoria e prima della maturazione del requisito temporale richiesto.

  • art. 13 D.L. 48/2023

    Norma transitoria che conserva la punibilità delle condotte illecite relative al reddito di cittadinanza commesse fino al 31 dicembre 2023.

  • art. 1, comma 318, L. 197/2022

    Disposizione richiamata per indicare l'abrogazione del reddito di cittadinanza dal 10 gennaio 2024, senza effetti di abolitio criminis per i fatti anteriori coperti dalla disciplina transitoria.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, operi il principio della legge più favorevole in senso da neutralizzare la punibilità della condotta.

  • art. 5 c.p.

    L'eventuale ignoranza o errore sui requisiti del reddito di cittadinanza è qualificato come errore sulla legge penale e non come errore sul fatto; non esclude il dolo e non è scusabile nel caso esaminato.

  • art. 39 D.Lgs. 241/1997

    Richiamato per affermare che la funzione del CAF riguarda la correttezza formale e la trasmissione della dichiarazione, non un obbligo legale di informazione piena e dettagliata sui requisiti del beneficio.

  • art. 3000 euro Cassa delle Ammende

    Somma irrogata al ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, in ragione della colpa nella proposizione.

Massime di principio

  • In materia di reddito di cittadinanza, la sopravvenuta abrogazione della misura non determina automaticamente l'abolitio criminis per le false dichiarazioni pregresse, quando il legislatore abbia previsto una disciplina transitoria che preserva la punibilità dei fatti commessi entro un certo limite temporale.
  • La riduzione sopravvenuta del requisito di residenza non elimina la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci se, alla data del fatto, il richiedente non possedeva comunque il requisito temporale richiesto neppure nella nuova formulazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle emergenze istruttorie in assenza di uno specifico travisamento decisivo già dedotto nei limiti consentiti.
  • Ai fini delle false dichiarazioni per ottenere prestazioni assistenziali, l'onere di conoscere i requisiti del beneficio e di fornire dati veritieri grava sul richiedente anche quando si avvalga di un CAF o di altro intermediario.
  • L'affidamento della pratica a un intermediario non esclude di per sé il dolo; l'eventuale errore sui requisiti integra, di regola, un errore sulla legge penale ex art. 5 c.p. e non un errore sul fatto idoneo a escludere la punibilità, salvo casi eccezionali di inevitabilità non ravvisati nel caso concreto.

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