Cassazione Civile, Ordinanza n. 17659/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo l’ammissione di crediti per canoni di locazione di attrezzature mediche: una prima quota in chirografo per canoni maturati nel 2010 e una seconda quota in prededuzione per canoni maturati successivamente. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e ammesso entrambe le somme. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i contratti di locazione rinnovati nel 2011 e 2012 sarebbero nulli per motivo illecito comune, o annullabili per conflitto di interessi, perché le società avrebbero avuto lo stesso socio di maggioranza, anche amministratore unico della fallita, e i canoni sarebbero stati sproporzionati rispetto al mercato. Con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 167 l.fall. e omessa pronuncia, sostenendo che il tribunale non avrebbe esaminato l’eccezione di inefficacia per mancanza di autorizzazione del giudice delegato non solo alla modifica del 2013, ma anche ai rinnovi del 2011 e 2012, avvenuti in pendenza di concordato preventivo. Con il terzo ha censurato la statuizione sulla modifica del 2013, sostenendo che anche tale modifica e i rinnovi precedenti avrebbero richiesto autorizzazione e che, venuti meno i contratti, non residuerebbe alcun titolo per l’ammissione. Con il quarto ha lamentato contraddittorietà e violazione dell’onere della prova, osservando che il tribunale aveva escluso la prova della proprietà delle attrezzature in capo alla creditrice, rigettando la restituzione dei beni, ma aveva comunque ammesso il credito per i canoni di locazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché il tribunale aveva escluso in fatto sia il collegamento amministrativo-finanziario tra le società sia l’incongruità dei canoni e, conseguentemente, aveva correttamente escluso sia il motivo illecito comune sia il conflitto di interessi; il secondo perché la dedotta omessa pronuncia non era stata riportata nel ricorso con la necessaria specificità, secondo il principio di autosufficienza; il terzo perché il ricorso non si confrontava con la statuizione impugnata, che aveva qualificato la modifica del 2013 come incidente solo sul quantum e non in termini peggiorativi per la locataria, escludendo così la straordinarietà dell’atto ai fini dell’art. 167 l.fall.; il quarto perché non vi è contraddizione logico-giuridica tra il riconoscimento del diritto ai canoni di locazione e il diniego di restituzione dei beni in difetto di prova della proprietà, essendo sufficiente, per la validità della locazione, la disponibilità materiale del bene e non la sua proprietà. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso fondati su omesso esame, violazione di legge o omessa pronuncia sono scrutinabili solo se formulati con specificità e con adeguato confronto con la motivazione impugnata.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che l’eccezione o domanda sia stata ritualmente proposta nel merito e sia riprodotta in cassazione nei suoi esatti termini, con indicazione dell’atto o del verbale in cui è stata formulata.
Il conflitto di interessi dell’amministratore rileva ai fini dell’annullabilità del contratto solo se l’amministratore ha agito in rappresentanza della società per conto proprio o di terzi e il conflitto è effettivamente dimostrato.
La mancanza di autorizzazione del giudice delegato rende inefficaci gli atti compiuti in pendenza di procedura solo se si tratta di atti rilevanti e pregiudizievoli; una modifica che riguarda soltanto il quantum e non peggiora la posizione del debitore non è, di per sé, atto di straordinaria amministrazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla durata/rinnovazione della locazione, senza che la Corte ne fondasse una specifica regula decidendi autonoma.
La censura sulla prova della proprietà è stata ritenuta infondata perché la proprietà del bene non è requisito per la validità della locazione; rileva la disponibilità materiale del bene.
Invocato dal ricorrente per lamentare motivazione contraddittoria; la Corte ha escluso la contraddittorietà della decisione di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamata come norma che ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 18932 del 2016
Richiamata per affermare che la violazione dell’art. 112 c.p.c. integra error in procedendo che consente alla Corte l’esame diretto degli atti, ma sempre nei limiti dell’autosufficienza del ricorso.
Cass. n. 25299 del 2014
Richiamata per il principio secondo cui la deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione, nel ricorso per cassazione, dell’eccezione e dell’atto in cui è stata proposta.
Cass. n. 3845 del 2018
Richiamata a sostegno dell’inammissibilità del motivo che deduce omessa pronuncia senza riportare nei suoi esatti termini l’eccezione asseritamente non esaminata.
Cass. n. 22346 del 2014
Richiamata per il principio secondo cui il contratto di locazione è valido se il concedente ha la disponibilità materiale del bene, anche se non ne è proprietario.
Cass. n. 27021 del 2016
Richiamata nello stesso senso: la legittimazione a concedere in locazione spetta anche al detentore di fatto, salvo detenzione illecita.
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive puntualmente l’eccezione o la domanda omessa e non indica l’atto processuale in cui è stata proposta.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. può essere esaminato direttamente dalla Corte, ma il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza e consentire l’immediata individuazione degli atti rilevanti.
- Il motivo illecito comune non può ritenersi configurato in via presuntiva in assenza di elementi fattuali che dimostrino un intento comune delle parti di frodare i terzi o i creditori.
- Il conflitto di interessi dell’amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, richiede la prova concreta di un conflitto attuale tra interesse della società rappresentata e interesse proprio o di terzi.
- Nel sistema della locazione, la proprietà del bene locato non è requisito di validità del contratto: è sufficiente la disponibilità materiale del bene da parte del locatore, purché non derivante da detenzione illecita.
- Non è logicamente contraddittoria la decisione che riconosce il diritto ai canoni di locazione e, al contempo, nega la restituzione dei beni per difetto di prova della proprietà in capo al locatore.
- Ai fini dell’art. 167 l.fall., non ogni modifica contrattuale o rinnovo in pendenza di procedura integra atto di straordinaria amministrazione: occorre verificare se l’atto incida realmente e in senso pregiudizievole sul patrimonio del debitore.
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