Cassazione Civile, Ordinanza n. 34551/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per reati ambientali contestati al legale rappresentante di una società operante in ambito industriale, con condanna in primo e secondo grado per alcune ipotesi e successivo annullamento senza rinvio della sentenza penale per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello limitatamente alle statuizioni civili. Riassunto il giudizio civile dalle parti civili, la corte d'appello ha rigettato le domande risarcitorie ritenendo che, alla luce degli atti amministrativi richiamati, l'imputato avesse operato nella ragionevole convinzione della legittimità delle autorizzazioni e quindi senza dolo né colpa. Il ricorso principale deduceva: 1) violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altre parti civili, ritenute necessarie; 2) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio avesse illegittimamente circoscritto il giudizio ai soli capi di imputazione a) e b) e avesse omesso di considerare l'intera causa petendi allegata. Il ricorso incidentale sosteneva invece l'inammissibilità della riassunzione, invocando gli artt. 622 e 578 c.p.p., perché il rinvio civile avrebbe dovuto essere promosso con ordinario giudizio di primo grado e non in appello, e perché l'art. 578 c.p.p. non sarebbe stato applicabile ad alcune imputazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in una controversia promossa da più danneggiati contro il danneggiante, ricorre litisconsorzio facoltativo e non necessario, con conseguente applicazione dell'art. 332 c.p.c. e non dell'art. 331 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il contenuto della causa petendi dell'atto di riassunzione, limitandosi a richiamarne il petitum. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato la perdita di efficacia in quanto ricorso incidentale tardivo, reso inefficace dall'inammissibilità del ricorso principale. Ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non applicabile come base per ritenere necessario il litisconsorzio tra più danneggiati in una domanda risarcitoria proposta contro il danneggiante.
Non trova applicazione nel giudizio promosso da più danneggiati contro il medesimo danneggiante, perché il caso è qualificato come litisconsorzio facoltativo.
È la disciplina processuale ritenuta corretta nei casi di pluralità di danneggiati contro il danneggiante.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di carenza motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché non coerente con il reale contenuto della doglianza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur evocando l'omesso esame di un fatto decisivo, non conteneva una censura scrutinabile nei termini richiesti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti processuali rilevanti; la mancanza di tale specificazione rende il motivo non scrutinabile.
Invocato nel ricorso incidentale per contestare la riassunzione del giudizio civile, ma la doglianza è rimasta priva di efficacia per il venir meno del ricorso principale.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere i limiti del rinvio sulle statuizioni civili, ma la censura non è stata esaminata nel merito per la perdita di efficacia del ricorso incidentale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio promosso da una pluralità di danneggiati contro il medesimo danneggiante, il litisconsorzio è facoltativo e non necessario: non opera l'art. 331 c.p.c., ma la disciplina di cui all'art. 332 c.p.c..
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere coerente con la reale censura svolta e deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e del loro contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Quando si deduce un vizio di motivazione o un'omessa pronuncia, il ricorrente deve individuare con precisione la causa petendi e i passaggi processuali rilevanti, non essendo sufficiente il solo richiamo al petitum o a formule assertive generiche.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile, senza che sia necessario esaminarne il merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →