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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31928/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia su un contratto preliminare di compravendita di un terreno: il promissario acquirente (Columbanu) aveva convenuto in giudizio Bagedda chiedendo l'esecuzione in forma specifica (sentenza ex art. 2932 c.c.) e, in via subordinata, il doppio della caparra. Bagedda si difese contestando l'inadempimento di Columbanu e, in reconvenzione, chiese in via principale (e comunque anche in via subordinata) l'accertamento della risoluzione del preliminare e il diritto a trattenere la caparra confirmatoria o, alternativamente, il recesso ex art. 1385, comma 2 c.c., con conseguente ritenzione della caparra.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso proposto da Bagedda, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la domanda riconvenzionale come richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. anziché come esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385, comma 2 c.c. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato il diritto del ricorrente (Bagedda) a ritenere la caparra versata da Columbanu. Sono state confermate le pronunce sulle spese: per il primo grado si conferma la condanna alle spese a carico di Columbanu; per il secondo grado Columbanu è tenuto a pagare le somme che la Corte d'appello aveva attribuito a Bagedda (euro 3.760,60 oltre oneri), e per la cassazione Colombanu è condannato al pagamento di euro 3.500 a favore dell'Erario. Essendo Bagedda beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, le somme per il suo difensore dovranno essere liquidate dallo Stato secondo le norme del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2932

    norma richiamata dalla domanda principale di Columbanu per ottenere una sentenza di esecuzione in forma specifica (trascrizione dell'accordo) relativa al contratto preliminare

  • Codice civile, art. 1385

    riconosce al promittente venditore, quando è inadempiente la parte che ha dato la caparra, il diritto di recedere e di ritenere la caparra quale liquidazione forfettaria del danno; la Corte ha ritenuto che la domanda riconvenzionale mirasse a questo esercizio del recesso e quindi a consentire la ritenzione della caparra senza necessità di provare il danno

  • Codice civile, art. 1453

    disciplina la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno; la Corte d'appello aveva interpretato la domanda come richiesta di risarcimento ai sensi del primo comma, con conseguente esigenza di provare il danno, ma la Cassazione ha distinto tale ipotesi dal recesso con ritenzione della caparra ex art. 1385, comma 2

  • Codice di procedura civile, art. 360

    norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; su questa base sono stati formulati e valutati i quattro motivi di ricorso

  • Codice di procedura civile, art. 112

    richiamato nei motivi di nullità/processo relativo alla proposizione di domande nuove in appello e al divieto di nova; la Cassazione ha ritenuto assorbita la censura in ragione dell'accoglimento del motivo principale

  • Codice di procedura civile, art. 183

    art. 183 c.p.c., commi 5 e 6

    norme sulla prova documentale e sulle conclusioni; contestate dal ricorrente in ordine a tardività di alcune conclusioni, ma la Cassazione ha assorbito tali questioni

  • Codice di procedura civile, artt. 329 e 342

    richiamati rispetto alla questione della cosa giudicata e degli effetti delle parti della sentenza non impugnate; la Corte ha ritenuto le ulteriori censure assorbite dall'accoglimento del quarto motivo

  • Codice civile, art. 2909

    norma citata tra quelle valutate in ordine alla efficacia dei provvedimenti e alla loro impugnazione; la Cassazione non ha ritenuto necessario un approfondimento ulteriore rispetto alla decisione di merito

  • d.P.R. 115/2002, art. 136

    art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    indica i casi tassativi di revoca del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ricordato che il difensore non può rinunciare al beneficio al posto del ricorrente e che il gratuito patrocinio è revocabile solo nei casi previsti dall'art. 136

  • d.P.R. 115/2002, art. 133

    art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese in favore dello Stato quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • d.P.R. 115/2002, artt. 82 e 130

    artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002

    richiamati come norme per la liquidazione del compenso del difensore del non abbiente che ha ottenuto il patrocinio a spese dello Stato

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. Un.

    Cass., sez. un., n. 553/2009

    richiamata per affermare che il diritto di recesso con ritenzione della caparra è una forma di risoluzione stragiudiziale che presuppone l'inadempimento e produce la caducazione ex tunc del contratto, similmente alla risoluzione giudiziale

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. Un.

    Cass., sez. un., n. 8561/2021

    citata per spiegare che la domanda del difensore di distrazione delle spese non equivale a rinuncia del beneficiario al patrocinio a spese dello Stato

  • Giurisprudenza della Cassazione

    richiamata con riferimento alla disciplina di liquidazione delle spese tra Stato e difensore e alla discrepanza possibile nella quantificazione

Massime di principio

  • La ritenzione della caparra ex art. 1385, comma 2 c.c. è un rimedio diverso dal risarcimento del danno: se esercitato non richiede la prova del danno, essendo una liquidazione forfettaria e predeterminata.
  • Quando una domanda riconvenzionale chiede in diverse formulazioni lo stesso effetto (es. accertamento della risoluzione e domanda di ritenzione della caparra), il suo contenuto sostanziale va valutato per ciò che effettivamente mira ad ottenere, evitando interpretazioni formali che trasferiscano l'onere probatorio impropriamente.
  • Il diritto di recesso con ritenzione della caparra può operare come risoluzione negoziale equivalente alla risoluzione giudiziale, richiedendo comunque l'esistenza dell'inadempimento della controparte.
  • Le questioni processuali relative a nova in appello, tardività di conclusioni o parti non impugnate possono essere assorbite quando il motivo decisivo di diritto comporta la risoluzione della controversia nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
  • Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le somme per le spese di giudizio sono normalmente attribuite allo Stato (art. 133 d.P.R. 115/2002) e il difensore non può rinunciare al beneficio al posto del suo assistito; il difensore dovrà richiedere la liquidazione del proprio compenso secondo le norme vigenti.
  • In complesse controversie contrattuali, distinguere chiaramente tra rimedi (esecuzione in forma specifica, risoluzione giudiziale, recesso con ritenzione della caparra, risarcimento del danno) è essenziale per definire oneri di prova e conseguenze economiche.

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