Cassazione Civile, Sentenza n. 32047/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello di Clear Channel contro un avviso di accertamento comunale relativo al recupero a tassazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP, d.lgs. 507/1993) e del canone di occupazione per il periodo di imposta 2015. La CTR aveva ritenuto che, in base al Piano Generale degli Impianti (PGI) approvato con delibere consiliari nn. 296/1999 e 419/1999, il Comune avesse adottato il canone sostitutivo dell'ICP (ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 446/1997) e che, non essendo dimostrata dal Comune una difformità fra gli importi versati dalla contribuente e quelli dovuti "sulla base della legge", l'avviso di accertamento dovesse essere annullato. Il Comune contestava che la CTR aveva erroneamente ritenuto avvenuta la sostituzione dell'imposta con il canone, nonostante il PGI e la normativa comunale non avessero mai dato concreta attuazione (regolamentare e tariffaria) al canone previsto dall'art. 62 d.lgs. 446/1997; secondo il Comune la disposizione di art. 5 del PGI chiariva che l'imposta restava dovuta fino alla concreta sostituzione mediante regolamento e tariffe.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la sentenza della CTR per contrasto logico/giuridico interno all'interpretazione del PGI (da un lato la CTR aveva ritenuto soppressa l'ICP, dall'altro ammetteva che non era stato adottato alcun regolamento o tariffa per il canone sostitutivo). La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'art. 62 d.lgs. 446/1997 demanda al regolamento comunale l'adozione della disciplina tariffaria e regolamentare del canone, e che in assenza di tale regolamentazione non può ritenersi operata la sostituzione dell'ICP. Per tali ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato l'impugnata sentenza e ha rinviato la causa alla Corte tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati; ha altresì disposto il rinvio anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62
Prevede la possibilità per gli enti locali di istituire un canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità; la Corte rileva che l'art. 62 rimette al regolamento comunale la disciplina e i criteri/tariffe, pertanto la mera previsione programmatica nel PGI non determina automaticamente la sostituzione senza l'adozione del regolamento e delle tariffe.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità)
Disciplina l'ICP; la Corte afferma che, in assenza della concreta attuazione regolamentare del canone sostitutivo, continua ad applicarsi la disciplina dell'ICP prevista dal d.lgs. 507/1993.
Piano Generale degli Impianti (Comune di Napoli), delibere consiliari nn. 296/1999 e 419/1999, art. 5 del Titolo VI
L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 446/97.
La disposizione del PGI è stata interpretata dalla Cassazione come indicativa di una scelta programmatica ma non come efficiente sostituzione dell'ICP: senza il regolamento e le tariffe previsti dall'art. 62 la sostituzione non opera.
Piano Generale degli Impianti (Comune di Napoli), art. 1, Titolo VI (estratto)
Il Comune di Napoli esclude l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta pubblicitaria, di cui al capo I del d. lgs 507/93 dal 1 gennaio 2002.
La Corte ha ritenuto che questa previsione sia di segno programmatico/planificatorio e non può sostituire la necessaria regolamentazione attuativa: la semplice dichiarazione di esclusione non prova l'avvenuta istituzione di un canone sostitutivo con relativo regolamento e tariffe.
Piano Generale degli Impianti (Comune di Napoli), art. 2, Titolo VII (estratto)
Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l’1-1-2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97.
Indica il termine per l'adozione della normativa di attuazione; la Corte osserva che, se tale normativa non è stata mai adottata, non può ritenersi operata la sostituzione dell'imposta.
Massime di principio
- La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con un canone ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 446/1997 richiede l'adozione concreta di un regolamento comunale (con criteri e tariffe); una previsione meramente programmatica nel PGI non è sufficiente.
- In mancanza del regolamento e delle tariffe previsti dall'art. 62, continua ad applicarsi la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità (d.lgs. 507/1993).
- Il Comune (ente impositore) ha l'onere probatorio di dimostrare che l'importo richiesto in accertamento sia effettivamente dovuto e calcolato secondo la normativa applicabile; non basta richiamare presunti importi "previsti dalla legge" senza indicare atti regolamentari o tariffe.
- L'interpretazione degli atti amministrativi (come il PGI) è riservata al giudice di merito e la Cassazione può sindacarla solo per vizi di insufficienza o contraddittorietà logica/giuridica della motivazione; tuttavia, se la sentenza di merito contiene una contraddizione rilevante tra conclusioni e presupposti (es. affermare la sostituzione e al contempo ammettere l'assenza di regolamentazione), la cassazione è possibile.
- In contenziosi simili è essenziale verificare l'esistenza e la data di adozione di regolamenti e tariffe comunali attuativi prima di ritenere operata qualsiasi trasformazione del regime fiscale (imposta vs canone).
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