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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31738/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento negativo del diritto della Regione di recuperare, mediante compensazione, parte degli aiuti comunitari 2015 erogati su calcolo Agea per imprese in zone svantaggiate, sostenendo che il recupero si fondava su un errore di calcolo dell'autorità competente non rilevabile dal beneficiario in buona fede e dunque non recuperabile ai sensi dell'art. 7, par. 3, del Reg. (UE) n. 809/2014. La Regione eccepiva difetto di giurisdizione e sosteneva che il ricalcolo fosse una riduzione lineare prevista dal Reg. (UE) n. 1307/2013 (attuata da Agea) e quindi legittimo, con conseguente possibilità di recupero mediante compensazione da parte dell'Organismo pagatore regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale (assorbendo l'incidentale). Ha confermato che la giurisdizione spettava al giudice ordinario e che la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito i fatti qualificando l'operazione come riduzione lineare disposta nell'ambito delle competenze dello Stato membro/AGEA, e non come correzione di un errore suscettibile di impedire il recupero. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi della ricorrente che miravano a sovvertire la valutazione di merito, avendo la Corte d'appello esaminato e motivato le risultanze documentali (anche le circolari e le diciture "errore p.a.") ritenendole non decisive. È stato inoltre chiarito che la riduzione lineare può essere effettuata ex post, anche dopo i pagamenti, da parte dell'autorità nazionale competente e che l'Organismo pagatore regionale può procedere al recupero mediante compensazione nei limiti delle proprie competenze e dei tempi di erogazione.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1307/2013

    Attribuisce allo Stato membro (nell'attuazione italiana tramite AGEA) il potere-dovere di effettuare riduzioni lineari e di formare la riserva nazionale per garantire categorie prioritarie; tale riduzione può essere operata ex post, anche dopo l'attribuzione e il pagamento, in relazione al plafond annuale.

  • Regolamento (UE) n. 809/2014 (Regolamento di esecuzione)

    Stabilisce che l'obbligo di restituzione non si applica se il pagamento è stato effettuato per errore dell'autorità competente e tale errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistessero prove idonee a qualificare l'operazione come correzione di tale errore.

  • Regolamento (UE) n. 1306/2013

    Disciplina i termini e gli obblighi temporali per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli organismi pagatori; la Corte ha ricordato che l'O.p.r. paga entro termini specifici e ciò spiega perché rettifiche e riduzioni possono avvenire successivamente.

  • Regolamento (UE) n. 639/2014

    Norma richiamata nell'assetto normativo di settore; la Corte lo annovera tra i riferimenti per valutare la legittimità e le modalità di ricalcolo degli aiuti.

  • Regolamento (UE) n. 1089/2015

    Richiamato come elemento del quadro normativo comunitario pertinente al regime dei pagamenti diretti.

  • Regolamento (UE) n. 1748/2015

    Richiamato come parte del complesso regolatorio di esecuzione e controllo dei pagamenti agricoli.

  • D.M. Politiche Agricole 18/11/2014 n. 6513

    Norme di disciplina nazionale richiamate per l'attuazione delle disposizioni UE; la Corte le considera nel quadro dell'operatività di AGEA e degli organismi pagatori regionali.

  • D.M. n. 144/2015

    Richiamato come atto di coordinamento nazionale nell'ambito delle modalità di pagamento e ricalcolo.

  • Codice civile

    Art. 2697 relativo all'onere della prova (citato dalla ricorrente); art. 2033 su indebita percezione/indebito arricchimento. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo sulla ripartizione dell'onere della prova perché la decisione di merito si fondava sulla valutazione complessiva degli elementi acquisiti.

  • Codice di procedura civile

    art. 132, n. 4; art. 112; art. 360; art. 374

    Art. 132 n.4 citato in relazione a motivazione apparente/omessa; art.112 in relazione alla formulazione della decisione; artt. 360 e 374 per la competenza della Cassazione e per la rimessione alle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione.

  • Costituzione

    Richiamata in connessione con i principi di ragionevole durata del processo e con le garanzie di motivazione delle sentenze.

Massime di principio

  • La giurisdizione sulle domande di accertamento negativo circa il diritto della P.A. a recuperare contributi comunitari spetta al giudice ordinario quando il petitum si fonda sulla buona fede del beneficiario e sulla presunta inesistenza del diritto di recupero, anche se il recupero consegue ad atti di autotutela amministrativa (riduzione lineare).
  • Occorre distinguere fattualmente tra riduzione lineare (potere-dovere dello Stato membro/AGEA per rispettare plafond e riserve nazionali) e correzione di un errore amministrativo: la qualificazione è questione di fatto e grava sulla parte che la allega e dimostra.
  • La qualificazione di una operazione come "errore della p.a." non può fondarsi soltanto su diciture nei registri o su circolari interne; è necessaria una prova documentale e convincente che il ricalcolo fosse una rettifica di errore e non l'esercizio di una riduzione lineare.
  • La riduzione lineare può essere operata ex post, anche dopo l'attribuzione e il pagamento, dall'autorità nazionale competente (AGEA) e l'organismo pagatore regionale può poi recuperare mediante compensazione nei propri limiti competenziali.
  • Per vincere in giudizio il beneficiario deve provare non solo l'esistenza di un errore dell'autorità ma anche che tale errore fosse tale da escludere il recupero ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 (errore non ragionevolmente scopribile dal beneficiario): valutazione questione di fatto soggetta al sindacato di merito.
  • La semplice eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla P.A. può non essere decisiva se il petitum sostanziale e i fatti allegati rientrano nell'ambito della cognizione del giudice ordinario; se necessario, la questione di giurisdizione può essere rimessa alle Sezioni Unite.

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