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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31774/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma del Tribunale di Como, aveva rideterminato in misura molto minore il credito per spese di giustizia intimato con cartella esattoriale (originariamente circa €551.302,01, poi ridotto dal Tribunale e con la Corte d'Appello ulteriormente limitato a €1.112,50 per spese di giustizia). I ricorrenti censuravano, in particolare: l'incompetenza del giudice civile rispetto al giudice dell'esecuzione penale; la illegittimità della dichiarata inefficacia della cartella e della iscrizione a ruolo di alcune voci (es. spese di indagine, perizie, intercettazioni, traduzione e trascrizione); la corretta ripartizione dell'onere della prova e la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione rispetto ai crediti di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato il principio secondo cui, nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il giudice civile è competente a sindacare la quantificazione amministrativa delle spese di giustizia e la loro pertinenza ai reati per i quali l'imputato è stato condannato, mentre eventuali questioni che mettano in discussione il perimetro stesso della condanna penale appartengono al giudice penale. La Corte ha ritenuto che gli enti attinti non avessero assolto l'onere probatorio circa la riferibilità delle singole voci di spesa al Pini, e ha dichiarato infondate o inammissibili le censure proposte. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente Pini; inoltre è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002 nei confronti di Equitalia Giustizia S.p.A., ma non nei confronti delle pubbliche amministrazioni esonerate dal pagamento materiale del contributo.

Norme richiamate

  • artt. 615-617 cod. proc. civ.

    L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è la via processuale appropriata per contestare in sede civile la quantificazione amministrativa delle spese di giustizia derivanti da una sentenza penale; il giudice civile può esaminare la correttezza della quantificazione e la pertinenza delle voci addebitate

  • art. 360, primo comma, nn. 2,3,4 cod. proc. civ.

    Norme richiamate come ragioni di cassazione per vizio di diritto o nullità; la Corte ha esaminato i motivi posti su questi presupposti e li ha ritenuti infondati o inammissibili

  • artt. 227-bis e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'iscrizione a ruolo e della formazione della cartella di pagamento; la Corte ha valutato la legittimità della iscrizione a ruolo e della documentazione amministrativa di autoliquidazione

  • art. 4-5 d.P.R. n. 115/2002

    Norme procedural-pratiche del d.P.R. 115/2002 invocate riguardo alle modalità di riscossione e notificazione delle cartelle; la Corte ha ritenuto comunque valutabile in sede civile la correttezza della quantificazione

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha precisato che gravano sul creditore/agente della riscossione gli oneri di documentazione e spiegazione dell'autoliquidazione amministrativa delle spese

  • art. 280 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in connessione con l'onere probatorio e la documentazione dei fogli-notizie e delle voci di spesa; la Corte ha ritenuto che la mera produzione del foglio-notizie non esonera l'ente dall'illustrare la pertinenza delle spese

  • art. 81 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni di liquidazione e regolamento delle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione richiamata in relazione all'obbligo, in alcuni casi, di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti solo con riguardo a Equitalia Giustizia S.p.A., non invece per le amministrazioni pubbliche esonerate

  • art. 1, comma 367, legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Norma richiamata per chiarire la disciplina della gestione dei crediti di giustizia (assegnazione all'ente affidatario come Equitalia Giustizia S.p.A.); la Corte ha ritenuto la questione rilevante ma non decisiva rispetto alla qualificazione delle doglianze

Massime di principio

  • In opposizione a cartelle per spese di giustizia derivanti da condanna penale il giudice civile, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è competente a sindacare la quantificazione amministrativa e la pertinenza delle voci addebitate; al giudice penale spettano solo le questioni che investono il perimetro sostanziale della condanna.
  • L'agente della riscossione/ente creditore ha l'onere di documentare e spiegare compiutamente la propria autoliquidazione: la produzione dei soli fogli-notizie senza chiarezza e riferimenti puntuali non è generalmente sufficiente a provare la riferibilità delle spese al condannato.
  • Le spese processuali addebitabili di norma sono quelle riferibili ai reati per i quali il soggetto è stato condannato (o a reati con connessione qualificata), non tutte le spese sostenute nell'ambito di un procedimento unitario per mera connessione soggettiva o probatoria.
  • Le censure sulla legittimazione passiva o su questioni formali richiedono specificità e motivazione puntuale: deduzioni generiche o non dettagliate sono inammissibili in sede di cassazione.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito; l'insufficienza o contraddittorietà della documentazione amministrativa deve essere valorizzata e motivata dal giudice di merito per poter essere sindacata in cassazione per vizi di diritto.

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