Cassazione Civile, Ordinanza n. 36051/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un infortunio mortale occorso a un lavoratore impegnato in lavori di manutenzione su una motopesca tirata a secco in un cantiere. Il giudice di merito aveva condannato il comandante dell'imbarcazione e il responsabile del cantiere a rimborsare all'INAIL le somme erogate al coniuge superstite del lavoratore, ritenendo per il cantiere la mancata vigilanza sull'uso di una scala inidonea e la mancata adozione di misure protettive per i dipendenti di terzi operanti nel cantiere. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione di norme su onere della prova, atti pubblici e norme antinfortunistiche, sostenendo che il cantiere non fosse responsabile perché i lavori erano eseguiti in autonomia su un bene di terzi e che la responsabilità gravasse sull'armatore e sul comandante; 2) violazione degli obblighi di sicurezza e vizio motivazionale, deducendo che non era provato né l'uso autorizzato della scala né che la caduta fosse avvenuta da essa, e che comunque la responsabilità fosse di altri soggetti; 3) violazione di norme sulla sicurezza e sulla prova, oltre a vizio di motivazione, per il mancato rilievo del concorso di colpa del lavoratore, che avrebbe indossato ciabatte sporche di olio, e della responsabilità del comandante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'azione di regresso dell'INAIL può essere proposta non solo contro il datore di lavoro, ma anche contro altri soggetti che, pur estranei al rapporto assicurativo, abbiano violato obblighi di sicurezza o siano responsabili/corresponsabili dell'infortunio. Nel caso concreto, la responsabilità del titolare del cantiere è stata correttamente affermata in ragione degli obblighi permanenti di organizzazione e vigilanza antinfortunistica e per avere lasciato a disposizione del lavoratore uno strumento pericoloso, consentendone almeno l'uso di una scala non conforme. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione circa l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore e il c.d. rischio elettivo spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; inoltre, il concorso di colpa del lavoratore non esclude la responsabilità del soggetto tenuto alla protezione antinfortunistica. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ne accoglie la prospettazione, valorizzando gli accertamenti di merito sulla responsabilità antinfortunistica.
invocato dal ricorrente in tema di efficacia dell'atto; non incide sull'esito, poiché la Corte conferma la tenuta della motivazione di merito.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene infondate o inammissibili le censure perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 626/1994
richiamato per contestare la responsabilità del titolare del cantiere; la Corte ribadisce che gli obblighi di sicurezza possono gravare anche su soggetti diversi dal datore di lavoro.
richiamato come fondamento degli obblighi di protezione e sicurezza sul lavoro, estesi anche al soggetto che organizza e vigila sul cantiere.
richiamato dal ricorrente ma non decisivo; la Corte fonda la responsabilità sulla violazione degli obblighi antinfortunistici e non sulla mera custodia della cosa.
la Corte richiama il principio secondo cui la responsabilità solidale consente la diversità dei titoli di responsabilità dei coobbligati.
richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
richiamato dal ricorrente; non assume rilievo nella ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'azione di regresso dell'INAIL per prestazioni erogate in conseguenza di un infortunio sul lavoro può essere esercitata non solo verso il datore di lavoro, ma anche verso altri soggetti che abbiano concorso nella violazione degli obblighi di sicurezza e nella causazione dell'evento.
- La responsabilità antinfortunistica del soggetto che organizza o gestisce il luogo di lavoro deriva dagli obblighi permanenti di organizzazione, prevenzione e vigilanza, e può sussistere anche quando l'attività sia svolta con autonomia operativa o su un bene di terzi.
- Non è decisivo, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il lavoratore abbia utilizzato uno strumento di lavoro disponibile nel cantiere: è sufficiente che il soggetto obbligato abbia lasciato a disposizione un mezzo pericoloso o non conforme alle prescrizioni antinfortunistiche e ne abbia consentito l'uso.
- La presenza di ulteriori responsabili dell'infortunio non esclude la responsabilità del soggetto gravato dagli obblighi di sicurezza, poiché la solidarietà può operare tra responsabili con titoli diversi.
- La valutazione sull'eventuale rischio elettivo o sull'imprevedibilità della condotta del lavoratore è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; il concorso di colpa del lavoratore non ha efficacia automaticamente scriminante nei confronti di chi era tenuto alla protezione antinfortunistica.
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