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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11714/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

Un aspirante alla valutazione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale scolastico impugnava il mancato riconoscimento, ai fini del punteggio, del periodo di servizio militare da lui svolto non in costanza di rapporto di lavoro. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'Appello aveva confermato il rigetto ritenendo che l'equiparazione del servizio militare al servizio prestato in impieghi civili presso enti pubblici operasse solo se il servizio fosse stato reso durante un rapporto già in essere. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010 e dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, sostenendo che le norme impongono la valutazione del servizio militare anche se svolto fuori da un rapporto di lavoro già costituito, in coerenza con l'art. 52 Cost., e che il principio vale anche per le graduatorie di istituto, analogamente a quanto affermato per le graduatorie ad esaurimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la decisione d'appello si poneva in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui il servizio militare deve essere equiparato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici anche quando non sia stato reso in costanza di rapporto di lavoro. Ha richiamato il principio per cui l'iscrizione nelle graduatorie scolastiche a fini dell'assunzione o dell'inserimento in ruolo costituisce una selezione lato sensu concorsuale, nella quale il servizio militare va considerato utilmente. Ha inoltre ribadito che i primi due commi dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 vanno letti in modo unitario e non contrapposto, e che la disposizione regolamentare che limitava la valutazione del servizio militare solo al caso di rapporto già in essere va disapplicata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2010

    Il servizio militare deve essere equiparato a quello prestato negli impieghi civili presso enti pubblici anche se non reso in costanza di rapporto di lavoro; i primi due commi vanno letti unitariamente e il comma 2 specifica, non limita, il comma 1.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    La norma va coordinata con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010, nel senso che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre valutabili ai fini della carriera scolastica.

  • art. 52 Cost.

    L'adempimento dell'obbligo di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa o selettiva del cittadino, né comportare la perdita della valutazione utile del servizio svolto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione concorsuale o selettiva, il servizio militare obbligatorio deve essere equiparato al servizio prestato presso enti pubblici anche se svolto fuori da un rapporto di lavoro già instaurato.
  • Le graduatorie scolastiche destinate all'individuazione dei destinatari della proposta di assunzione o di costituzione del rapporto di impiego hanno natura di selezione lato sensu concorsuale, sicché ad esse si applicano i principi sull'equiparazione del servizio militare.
  • L'interpretazione delle norme che disciplinano la valutazione del servizio militare deve essere sistematica e costituzionalmente orientata, evitando letture che restringano la tutela a casi non previsti dal dato normativo primario.
  • Una previsione regolamentare che limiti la valutazione del servizio militare al solo caso di prestazione resa in costanza di rapporto non può prevalere sulla disciplina legislativa primaria che ne impone la considerazione più ampia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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