Cassazione Civile, Ordinanza n. 36242/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi indicati, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un revisore legale operante all'interno di una società di revisione e qualificato come socio prestatore d'opera ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2015, sostenendo di non essere dotato di autonoma organizzazione e quindi di non essere soggetto al tributo. I giudici di merito hanno respinto la domanda. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, per avere i giudici di merito ritenuto sufficiente la sola qualifica di socio della società di revisione ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione; (2) falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver desunto l'autonoma organizzazione da un unico elemento indiziario, cioè il presunto potenziamento dell'attività professionale connesso alla partecipazione al sodalizio professionale; (3) omesso esame di un atto decisivo, individuato nel contratto stipulato tra il contribuente e la società di cui era socio.
Norme richiamate
il presupposto impositivo dell'IRAP richiede una autonoma organizzazione riferibile al contribuente, non desumibile automaticamente dalla sola qualità di socio di una società professionale
è stato invocato come vizio di falsa applicazione di legge in relazione ai primi due motivi
è stato invocato per omesso esame di un atto decisivo, ossia il contratto tra contribuente e società
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'autonoma organizzazione
richiamato in tema di presunzioni semplici
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 21906 del 2020
richiamata come precedente sul concetto di autonoma organizzazione ai fini IRAP
Cass. n. 9811 del 2019
richiamata come precedente sul concetto di autonoma organizzazione ai fini IRAP
Cass. n. 9786 del 2018
richiamata come precedente sul concetto di autonoma organizzazione ai fini IRAP
Cass. 16 febbraio 2017, n. 4080
richiamata come precedente sul concetto di autonoma organizzazione ai fini IRAP
Cass. n. 15746 del 2010
richiamata per affermare che l'attività professionale svolta nell'organizzazione di una società di cui il professionista è socio o dipendente non integra, di per sé, autonoma organizzazione
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse.
- L'autonoma organizzazione richiede o l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività, oppure l'avvalersi non occasionalmente di lavoro altrui oltre il livello di un collaboratore con mansioni meramente esecutive.
- La sola qualità di socio o dipendente di una società professionale non consente di presumere automaticamente l'esistenza di autonoma organizzazione in capo al professionista, occorrendo accertare una sua propria organizzazione riferibile al contribuente.
- In tema di prova dell'autonoma organizzazione, il giudice non può fondare la decisione su un unico indice isolato e deve valutare in modo completo gli elementi allegati e documentali rilevanti.
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