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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51464/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trifirò è stato ritenuto responsabile del reato di furto ai sensi degli artt. 624 e 625 n.2 c.p. per essersi allontanato da un distributore di carburante senza pagare circa 25 euro di benzina, dopo aver consegnato all'addetto una carta bancomat contraffatta; ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo: 1) mancanza di valida querela (alla luce del d.lgs.150/122) e violazione del principio della condanna solo "oltre ogni ragionevole dubbio" per presunta inaffidabilità del riconoscimento fotografico; 2) infondatezza dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento per la grossolanità del falso; 3) errata qualificazione del fatto come furto aggravato invece che insolvenza fraudolenta; 4) illegittima applicazione della recidiva; 5-6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto provata la presenza della querela (foglio 14 del fascicolo di primo grado) e ha confermato la correttezza della valutazione probatoria svolta dai giudici di merito, anche alla luce della "doppia conforme". Ha ritenuto idonee le dichiarazioni della persona offesa e degli operanti, nonché regolare il riconoscimento fotografico con le modalità svolte. Ha confermato la qualificazione del fatto come furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, richiamando precedenti della giurisprudenza che considerano come spossessamento il rifornirsi e l'allontanarsi senza pagamento; ha considerato congrua la valutazione della recidiva e motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce della giurisprudenza e della riforma dell'art. 62-bis. Ha ritenuto la pena (8 mesi di reclusione) nei limiti della discrezionalità del giudice e al di sotto del medio edittale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma del codice penale che disciplina il delitto di furto; la Corte la applica alla condotta di rifornirsi di carburante e allontanarsi senza pagare configurando spossessamento.

  • art. 625 n.2 c.p.

    Aggravante del furto per l'uso di mezzi fraudolenti; la Corte ritiene integrata l'aggravante quando il reo consegna una carta contraffatta e si allontana rapidamente, idonea a ingannare l'addetto.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La disposizione relativa alle prove fotografiche non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna previa verifica della credibilità e dell'attendibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza e che il giudice può negare le attenuanti per assenza di elementi positivi.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ritiene che una motivazione che richiami gravità del reato e capacità a delinquere sia sufficiente quando la pena non è di gran lunga superiore alla media edittale.

  • d.lgs.150/122 (citato dal ricorrente)

    Riferimento del ricorrente per sostenere la perseguibilità a querela dei furti monoaggravati; la Corte osserva che comunque risulta prodotta una querela valida nel fascicolo e quindi il rilievo è infondato.

Massime di principio

  • Nei casi di rifornimento carburante e allontanamento senza pagamento la condotta è frequentemente qualificata come furto (art. 624) e non come insolvenza fraudolenta quando si realizza uno spossessamento immediato.
  • La consegna di uno strumento di pagamento contraffatto e la fuga immediata possono integrare l'aggravante per uso di mezzo fraudolento (art. 625 n.2) se il mezzo è idoneo a ingannare l'incaricato al pagamento.
  • Le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento da parte degli operanti possono da soli sostenere una condanna se il giudice ne valuta e motiva adeguatamente credibilità e attendibilità; le regole sulle foto di raffronto non sono automaticamente decisive.
  • In Cassazione, quando sussiste una "doppia conforme" (conferma in primo e secondo grado), il sindacato è più limitato: va verificata la coerenza e completezza del ragionamento motivazionale complessivo più che un nuovo esame probatorio.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere motivato; dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta l'assenza di precedenti per ottenere la diminuente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità ritiene congrua la pena se la motivazione mostra l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e se la pena è nei limiti della cornice edittale.

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