Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09529/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controinteressata)

La controversia

Una società titolare di un brevetto europeo relativo a un metodo e a un apparecchio per la connessione via internet di un sistema videointerfonico a una portineria ha resistito all'azione promossa da altra società, che chiedeva la declaratoria di nullità del brevetto per difetto di novità e altezza inventiva e, comunque, l'accertamento della non interferenza del proprio sistema con il brevetto medesimo. In primo grado il tribunale ha dichiarato nullo il brevetto e ha respinto la riconvenzionale di contraffazione proposta dalla titolare. La corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la titolare del brevetto ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 196 c.p.c. per il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e l'omesso esame delle critiche mosse al consulente, nonché la violazione degli artt. 48 e 76 c.p.i. per avere il giudice di merito recepito le conclusioni del consulente senza cogliere le caratteristiche innovative del brevetto e la conseguente validità del trovato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Ha rilevato, quanto al primo, che la censura di violazione di legge era in realtà diretta a contestare il mancato rinnovo della consulenza tecnica e l'apprezzamento delle deduzioni difensive, ma il ricorrente non aveva dimostrato di avere effettivamente formulato in appello l'istanza di rinnovo della CTU; inoltre, il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, il quale abbia esaminato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, adempie l'obbligo motivazionale mediante il richiamo alle fonti del proprio convincimento. Quanto al secondo motivo, la censura sotto l'apparente veste della violazione di legge investiva in realtà un accertamento di fatto sull'altezza inventiva e sulle caratteristiche tecniche del brevetto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 196 c.p.c.

    La doglianza sul mancato rinnovo della consulenza tecnica può avere rilievo solo se la richiesta sia stata effettivamente formulata e se la censura sia correttamente prospettata nei limiti del vizio dedotto.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea applicazione della norma astratta al fatto accertato; non è ammissibile se la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la motivazione.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i motivi per i quali si chiede la cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 48 c.p.i.

    L'altezza inventiva è un requisito della validità del brevetto, ma la sua valutazione concreta spetta al giudice di merito.

  • art. 76 c.p.i.

    La censura che investe la valutazione delle caratteristiche tecniche del brevetto non può essere trasformata in una deduzione di violazione di legge se in realtà mira a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per contestare l'accertamento del fatto o la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito: occorre indicare l'erronea interpretazione della norma astratta e il modo in cui essa è stata applicata al fatto accertato.
  • La richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio deve risultare specificamente dedotta nel giudizio di merito; in cassazione non può essere introdotta come se fosse stata formulata se dagli atti richiamati non emerge che la parte l'abbia effettivamente proposta.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia esaminato e confutato i rilievi dei consulenti di parte, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento, senza necessità di confutare puntualmente ogni osservazione difensiva.
  • La valutazione dell'altezza inventiva e, più in generale, dei requisiti tecnici di validità di un brevetto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del corretto vizio processuale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBrevetti
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.