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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14865/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente di un ente previdenziale pubblico, al quale era stata irrogata il 25.11.2015 una sanzione conservativa di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi. Il lavoratore aveva chiesto l’annullamento della sanzione, ma la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’ente e rigettato la domanda. In cassazione il dipendente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e del regolamento disciplinare interno, sostenendo la decadenza dell’azione disciplinare perché la contestazione dell’11.9.2015 e la sanzione del 25.11.2015 sarebbero state tardive rispetto ad accertamenti ispettivi svolti nel giugno 2015; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo che la documentazione ispettiva era stata trasmessa già il 3.6.2015 e poi il 17.6.2015, dunque ben prima di quanto ritenuto dal giudice di merito; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., per asserito travisamento della sentenza di primo grado e per improprio richiamo a un processo penale pendente; (4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione, da parte dell’ente, di alcune circostanze fattuali che sarebbero state rilevanti anche ai fini della proporzionalità della sanzione. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, dato che la Corte territoriale non aveva affatto individuato nel giugno 2015 la acquisizione della notizia di infrazione, ma solo la necessità di ulteriori verifiche ispettive; il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito; il terzo perché la motivazione era presente e il richiamo al processo penale era irrilevante rispetto alla ratio della decisione; il quarto perché riproponeva surrettiziamente una censura sulla proporzionalità della sanzione, peraltro nuova e devoluta al giudice di merito. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore e ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato la domanda di annullamento della sanzione disciplinare. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ribadito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio per la contestazione e per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l’ufficio competente riceve una notizia di infrazione sufficientemente completa da consentire l’avvio corretto del procedimento; ha inoltre affermato che le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per introdurre questioni di merito non dedotte nei gradi precedenti.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine per la contestazione e quello per la conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla ricezione da parte dell’ufficio competente di una notizia di infrazione sufficientemente completa da consentire l’avvio del procedimento; non basta il mero svolgimento di accertamenti ispettivi se la notizia disciplinare non è ancora pienamente acquisita.

  • art. 3 del Regolamento di disciplina INPS

    Richiamato come fonte interna che disciplina i termini e la procedura del procedimento disciplinare; la sua applicazione è stata ritenuta compatibile con la ricostruzione dei termini effettuata dalla Corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato per censurare la ritenuta tempestività della contestazione disciplinare.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, oppure radicalmente incomprensibile o contraddittoria; non basta una diversa lettura dei fatti rispetto al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento se dalle prove acquisite emerga una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre non può essere usato per introdurre surrettiziamente questioni nuove sulla proporzionalità della sanzione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Ribadito come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione, la cui violazione si configura solo nei casi estremi di motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dies a quo dei termini per contestazione e conclusione del procedimento disciplinare coincide con la ricezione da parte dell’ufficio competente di una notizia di infrazione già sufficientemente completa e idonea a legittimare l’avvio del procedimento, non con il semplice svolgimento di indagini preliminari o ispettive.
  • Ai fini del controllo di legittimità, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e assume presupposti fattuali che il giudice di merito non ha affatto posto a base della decisione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in casi estremi di assenza o incomprensibilità della motivazione; non è configurabile quando il giudice abbia ricostruito i fatti in modo difforme rispetto al primo grado, purché esponga le ragioni della decisione.
  • Il principio di non contestazione non vincola il giudice a una determinata ricostruzione dei fatti se le prove acquisite conducono a un diverso accertamento, né consente di trasformare una censura sull’accertamento del fatto in una doglianza di nullità.
  • In materia disciplinare, il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito è riservato al giudice di merito e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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