Cassazione Penale, Ordinanza n. 08127/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona offesa aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di un procedimento iscritto per un diverso fatto storico già oggetto di precedente archiviazione. Il GIP aveva ritenuto inutilizzabili le indagini svolte nel nuovo fascicolo perché successive a una precedente archiviazione e prive di decreto di riapertura delle indagini. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione deducendo violazione dell’art. 414 c.p.p. e vizi di motivazione: secondo il ricorrente, il primo procedimento era stato archiviato per truffa, mentre il nuovo fascicolo riguardava usura, pur a fronte del medesimo fatto storico; perciò le nuove investigazioni non avrebbero richiesto un decreto di riapertura delle indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. Ha rilevato che l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p. è oggi reclamabile soltanto al tribunale in composizione monocratica, e solo per nullità attinenti al contraddittorio camerale ex art. 127, commi 3 e 4, c.p.p. Il ricorso, invece, investiva il merito delle valutazioni poste a fondamento dell’archiviazione e non deduceva vizi del contraddittorio né profili di abnormità. Conseguentemente, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la trattazione senza formalità del ricorso manifestamente inammissibile nei casi previsti.
Regola l’udienza camerale all’esito della quale può essere pronunciata l’ordinanza di archiviazione.
L’ordinanza di archiviazione emessa all’udienza ex art. 409 c.p.p. è reclamabile al tribunale monocratico e non più ricorribile direttamente per cassazione.
art. 127, commi 3, 4 e 5 c.p.p.
I motivi deducibili nel reclamo sono limitati alle nullità relative alla violazione delle regole del contraddittorio camerale.
art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.
La proposizione del ricorso avverso un provvedimento non impugnabile comporta inammissibilità.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità o meno di un decreto di riapertura delle indagini dopo precedente archiviazione.
Massime di principio
- L’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza camerale non è più direttamente ricorribile per cassazione: l’unico rimedio è il reclamo al tribunale monocratico previsto dall’art. 410-bis c.p.p.
- Il reclamo avverso l’archiviazione è esperibile solo per vizi di nullità attinenti alle regole del contraddittorio camerale; non è consentito contestare in quella sede, né in cassazione, le valutazioni di merito poste a fondamento della decisione di archiviazione.
- La deduzione di questioni relative alla riapertura delle indagini o alla qualificazione giuridica del fatto non consente di trasformare in ricorribile per cassazione un provvedimento che la legge attribuisce a un diverso mezzo di impugnazione.
- Quando il ricorso è proposto contro un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, il giudice di cassazione deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze accessorie di cui all’art. 616 c.p.p., ove ravvisi colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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