Cassazione Civile, Ordinanza n. 25817/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito opposto dall'Amministrazione a un'istanza di rimborso parziale di tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, nell'ambito del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del contribuente e aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile il rimborso del 90% delle somme versate e irrilevante il fatto che alcuni importi fossero stati trattenuti dal sostituto d'imposta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 e del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, sostenendo che la Commissione regionale aveva omesso di considerare un dato decisivo: il contribuente risiedeva nel Comune di Randazzo, che non è compreso tra i comuni inseriti nell'elenco del D.P.C.M. del 15 gennaio 1991 come danneggiati dal sisma. La parte contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la residenza in uno dei comuni compresi nell'elenco del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce un fatto costitutivo del diritto al rimborso e, quindi, deve essere provata dal contribuente. Poiché Randazzo non rientra nell'elenco dei comuni agevolati, la decisione di merito che aveva posto tale circostanza a carico dell'Amministrazione è stata cassata. La Corte ha deciso nel merito, respingendo l'originario ricorso del contribuente e condannandolo alle spese del giudizio di legittimità, mentre ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
la norma riconosce il rimborso dei tributi versati ai soggetti che rientrano nei presupposti previsti dalla disciplina agevolativa; tra tali presupposti vi è la residenza in un comune ricompreso nell'elenco dei territori colpiti dal sisma.
art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
richiamato quale base della disciplina emergenziale relativa agli eventi sismici del 1990.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
l'elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa considerati danneggiati dal sisma individua il perimetro territoriale del beneficio; la residenza in uno di tali comuni è fatto costitutivo del diritto al rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza sul processo tributario, per affermare che le questioni inerenti ai presupposti del rimborso possono essere dedotte in appello dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi a oggetto il silenzio-rifiuto su una domanda di rimborso, il contribuente deve provare l'esistenza di tutti i presupposti costitutivi del diritto fatto valere, mentre l'Amministrazione può difendersi contestando anche in appello l'insussistenza di tali presupposti.
- Quando un'agevolazione fiscale è limitata ai contribuenti residenti in specifici comuni individuati da un elenco normativo, la residenza in uno di quei comuni costituisce elemento costitutivo del diritto al beneficio e non semplice dato accessorio.
- Se il comune di residenza del contribuente non è compreso nel perimetro territoriale previsto dalla disciplina agevolativa, il rimborso non può essere riconosciuto.
- Nel processo tributario, le contestazioni dell'Amministrazione relative alla mancanza originaria dei presupposti del rimborso attengono al thema decidendum e non sono precluse dalle regole sulle eccezioni nuove, salvo il limite del giudicato.
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