Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22232/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato intercorso per pochi giorni tra una lavoratrice e la società datrice di lavoro, stipulato per esigenze eccezionali collegate alla ristrutturazione degli assetti occupazionali e all'introduzione di nuovi processi produttivi e servizi. La lavoratrice aveva chiesto di dichiarare la nullità del termine apposto al contratto; in un precedente giudizio di legittimità la sentenza di merito era stata cassata con rinvio perché il giudice del rinvio valutasse anche ulteriori circostanze, tra cui l'eventuale permanenza di un interesse della lavoratrice a future assunzioni e la mancata considerazione di elementi come l'inserimento in graduatorie e una circolare aziendale. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha di nuovo rigettato la domanda, ritenendo integrata la risoluzione del rapporto per mutuo consenso sulla base di elementi sintomatici del disinteresse della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto, soprattutto la mancata prova dell'iscrizione in graduatorie per future assunzioni a termine. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1372 c.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse disatteso il dictum rescindente e errato nel ritenere maturata la risoluzione per mutuo consenso; 2) travisamento ed omesso esame di un documento relativo alla graduatoria dei contrattisti a termine, nonché omessa motivazione sulla circolare aziendale n. 67/99.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio si è mosso entro i limiti tracciati dalla precedente sentenza rescindente, avendo valutato le circostanze ulteriori richieste e potendo, nel giudizio rescissorio, procedere a un nuovo apprezzamento dei fatti già acquisiti e degli altri fatti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'effettivo disinteresse alla prosecuzione del rapporto. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., perché la censura riguardava in realtà la valutazione delle prove e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava un diverso apprezzamento del documento già esaminato, e infondato quanto alla circolare, non decisiva alla luce dell'accertata mancanza di interesse della lavoratrice a riprendere il rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 CCNL 26.11.1994

    Richiamato come base contrattuale della clausola di durata apposta al contratto a termine.

  • art. 23 L. 56/1987

    Richiamato quale fondamento normativo della stipulazione del contratto a termine.

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    Utilizzato per il tema della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e per valutare se vi fosse una volontà chiara e certa delle parti di porre fine definitivamente al rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per il vizio motivazionale e per il dedotto travisamento/omesso esame di documenti; la Corte respinge la censura perché mira in sostanza a un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché attinente alla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al perimetro segnato dalla sentenza rescindente, ma conserva i poteri di merito necessari a riesaminare i fatti rilevanti e a valutare anche ulteriori circostanze, purché coerenti con il decisum di cassazione.
  • Il vizio di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ha invertito l'onere della prova; non ricorre quando la doglianza, sotto tale etichetta, contesta in realtà il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del merito o in una diversa lettura di documenti e risultanze istruttorie già valutate dal giudice di rinvio.
  • In materia di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro, l'accertamento richiede una valutazione complessiva del comportamento delle parti e degli elementi sintomatici del reciproco disinteresse, senza che singoli indici isolati siano necessariamente decisivi.
  • La mancata considerazione di un documento o di una circostanza può rilevare solo se il dato sia effettivamente decisivo; ove il giudice fondi il proprio convincimento su un accertamento complessivo di disinteresse al rapporto, la censura è destinata a essere respinta se mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.