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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una richiesta di rimborso IVA proposta da una società che aveva emesso nel 1999 una fattura addebitando l’aliquota ordinaria del 20% su un’operazione che, secondo un successivo giudicato formatosi in un diverso contenzioso tra l’Amministrazione e la cessionaria, doveva invece essere assoggettata all’aliquota ridotta del 10%. La società ha chiesto il rimborso dell’IVA versata in eccesso sostenendo che il termine biennale per l’istanza decorresse dalla pubblicazione della sentenza di legittimità che aveva definito quel diverso giudizio. La CTR ha ritenuto tempestiva l’istanza, individuando il dies a quo nel giudicato successivo e non nel pagamento originario. L’Agenzia ha impugnato deducendo violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, nel rapporto tra cedente ed erario, il diritto al rimborso nasce dal pagamento indebito e il termine biennale decorre da quel momento; ha inoltre contestato che il giudicato intervenuto nel diverso rapporto tra cessionaria ed erario potesse spostare il termine di decadenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile il motivo, escludendo che mirasse a una rivalutazione del fatto, e lo ha giudicato fondato: il rimborso IVA richiesto dalla cedente riguarda il rapporto autonomo tra cedente ed erario e presuppone un pagamento indebito sin dall’origine, per cui il termine di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 decorre dal pagamento e non dalla successiva sentenza resa in altro giudizio. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente perché tardivo. Le spese di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

    Nel rimborso di IVA indebitamente versata, il termine biennale decorre dal pagamento indebito quando il presupposto restitutorio coincide sin dall’origine con il versamento non dovuto; un successivo giudicato in un diverso rapporto non sposta il dies a quo.

  • art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Individua nel cedente il soggetto passivo debitore d’imposta nell’operazione imponibile.

  • art. 18 d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l’obbligo del cedente di addebitare l’IVA in fattura, con rivalsa sul cessionario.

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    L’IVA di gruppo è un regime opzionale di liquidazione accentrata in capo alla controllante, ma non altera la soggettività IVA delle società partecipanti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di decidere nel merito una volta cassata la sentenza, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di causa matura per la decisione, la Corte può cassare e decidere la controversia nel merito.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato solo per il precedente rinvio pregiudiziale in materia di rimborso IVA anomalo.

  • art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972

    È menzionato come disciplina generale del rimborso anomalo, ma non applicabile ratione temporis al caso.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA i rapporti tra cedente ed erario, cessionario ed erario e cedente e cessionario sono autonomi; il giudicato formato in uno di essi non è automaticamente riferibile agli altri.
  • Quando il versamento dell’IVA è indebito sin dall’origine per errore del cedente nella qualificazione dell’operazione o nell’aliquota applicata, il diritto al rimborso sorge al momento del pagamento e il termine decadenziale decorre da quel momento.
  • La successiva definizione di una controversia tra amministrazione e cessionario, anche se concerne la stessa operazione economica, non costituisce di regola il presupposto restitutorio del rimborso richiesto dal cedente nei confronti dell’erario.
  • Nel regime dell’IVA di gruppo la controllante effettua i versamenti in base al saldo algebrico delle posizioni del gruppo, ma ciascuna società conserva la propria soggettività IVA; i versamenti della controllante restano riferibili anche alle operazioni infragruppo.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura è ammissibile se denuncia un errore di diritto nell’interpretazione della disciplina applicabile e non si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione del fatto.
  • Il rimborso IVA cd. anomalo può essere soggetto a discipline speciali o a correttivi di matrice unionale solo nei casi in cui l’applicazione del termine nazionale privi integralmente il soggetto passivo del diritto alla restituzione, situazione che deve essere specificamente ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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