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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un soggetto che aveva acquistato all’asta fallimentare un immobile adibito a magazzino ha agito sostenendo che il bene trasferito fosse difforme da quanto descritto nella relazione di stima e nel decreto di aggiudicazione. In particolare, ha dedotto che l’immobile avesse una superficie inferiore a quella indicata, fosse privo di servizio igienico e, soprattutto, non potesse essere utilizzato per attività commerciale né da terzi, perché in realtà costituirebbe una pertinenza delle soprastanti unità abitative e quindi un bene con caratteristiche diverse da quelle promesse. In primo grado la domanda era stata trattata con il rito fallimentare; in appello il giudice ha ritenuto proponibili le domande nelle forme ordinarie ma le ha rigettate nel merito, escludendo l’aliud pro alio e rilevando che il bene era stato trasferito nello stato di fatto e di diritto risultante dagli atti di vendita. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e delle norme sostanziali sulla vendita e sull’inadempimento, per avere la corte territoriale ritenuto nuova in appello la domanda di aliud pro alio e per non avere considerato la pretesa originaria di esatto adempimento; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova e non contestazione, per non avere considerato la dedotta impossibilità di utilizzo del bene da parte di terzi e la relazione estimativa che lo avrebbe qualificato commerciale; 3) violazione dell’art. 1453 c.c., per avere rigettato la domanda di esatto adempimento che il ricorrente riteneva proponibile anche in presenza di aliud pro alio; 4) violazione delle norme sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto. Ha rilevato che la corte d’appello non aveva respinto la domanda per novità processuale, ma l’aveva esaminata nel merito; pertanto il ricorrente era privo di interesse a censurare la qualificazione della domanda come aliud pro alio e l’asserita necessità di chiedere la risoluzione. Quanto al secondo motivo, la censura è stata reputata priva di specificità e di autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale nel ricorso gli atti e i passaggi rilevanti della relazione di stima e del fascicolo, né aveva dimostrato che il bene fosse effettivamente destinato all’uso commerciale o soggetto a un vincolo pertinenziale opponibile. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che per configurare una pertinenza occorre un rapporto costituito dal proprietario o titolare del diritto reale su entrambi i beni, mentre nel caso concreto non risultava dedotto in modo specifico un rapporto obbligatorio idoneo a provare che il magazzino fosse fuori commercio. È stato anche ribadito che, nel regime anteriore alla riforma del 2009, la mancata contestazione non equivale di per sé a riconoscimento del fatto. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le controparti non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia denunciato dal ricorrente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 115 c.p.c.

    nel testo previgente alla riforma del 2009, la mancata contestazione non basta da sola a rendere pacifico il fatto, occorrendo un’esplicita ammissione o una difesa incompatibile con il disconoscimento

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato con il motivo sul mancato esame e sulla contestazione dei fatti allegati

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’esperibilità della domanda di esatto adempimento o di tutela conseguente all’inadempimento

  • art. 1490 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie nella vendita

  • art. 1492 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro dei rimedi della vendita

  • art. 1497 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di mancanza di qualità promesse o essenziali

  • art. 2922 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella vendita forzata

  • art. 817 c.c.

    richiamato dalla Corte per chiarire che la pertinenza presuppone la destinazione durevole al servizio della cosa principale da parte del proprietario o titolare del diritto reale su entrambe

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 93 l.fall.

    richiamato per la qualificazione iniziale del rito fallimentare

  • art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.

    impone di indicare e riprodurre specificamente nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti richiamati nelle censure

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell’importo base del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile per difetto di interesse quando si contesti una qualificazione processuale della domanda che il giudice di merito non ha utilizzato per dichiararla improponibile o inammissibile, ma ha comunque esaminato e respinto nel merito.
  • La deduzione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente dove il fatto risulti dagli atti e riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti richiamati.
  • L’aliud pro alio nella vendita forzata ricorre solo in presenza di una radicale diversità del bene rispetto a quello oggetto di trasferimento oppure quando il bene sia definitivamente inidoneo, sotto il profilo funzionale, alla destinazione d’uso considerata determinante nell’ordinanza o nel bando di vendita.
  • La mera difformità quantitativa o la mancanza di singole caratteristiche, se il bene resta coerente con la descrizione essenziale contenuta negli atti di vendita, non integra di regola aliud pro alio.
  • La pertinenza richiede, in linea generale, che la destinazione durevole al servizio di altra cosa sia posta in essere dal proprietario o dal titolare del diritto reale su entrambi i beni; se i beni appartengono a soggetti diversi, occorre allegare e provare uno specifico rapporto obbligatorio idoneo a sorreggere tale destinazione.
  • Nel regime anteriore alla riforma dell’art. 115 c.p.c., la mancata contestazione di un fatto non basta da sola a renderlo pacifico, se non risulta un’esplicita ammissione o una difesa logicamente incompatibile con il suo disconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliarePossesso
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti realiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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