Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto che aveva acquistato all’asta fallimentare un immobile adibito a magazzino ha agito sostenendo che il bene trasferito fosse difforme da quanto descritto nella relazione di stima e nel decreto di aggiudicazione. In particolare, ha dedotto che l’immobile avesse una superficie inferiore a quella indicata, fosse privo di servizio igienico e, soprattutto, non potesse essere utilizzato per attività commerciale né da terzi, perché in realtà costituirebbe una pertinenza delle soprastanti unità abitative e quindi un bene con caratteristiche diverse da quelle promesse. In primo grado la domanda era stata trattata con il rito fallimentare; in appello il giudice ha ritenuto proponibili le domande nelle forme ordinarie ma le ha rigettate nel merito, escludendo l’aliud pro alio e rilevando che il bene era stato trasferito nello stato di fatto e di diritto risultante dagli atti di vendita. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e delle norme sostanziali sulla vendita e sull’inadempimento, per avere la corte territoriale ritenuto nuova in appello la domanda di aliud pro alio e per non avere considerato la pretesa originaria di esatto adempimento; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sulla prova e non contestazione, per non avere considerato la dedotta impossibilità di utilizzo del bene da parte di terzi e la relazione estimativa che lo avrebbe qualificato commerciale; 3) violazione dell’art. 1453 c.c., per avere rigettato la domanda di esatto adempimento che il ricorrente riteneva proponibile anche in presenza di aliud pro alio; 4) violazione delle norme sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e ha ritenuto assorbiti il terzo e il quarto. Ha rilevato che la corte d’appello non aveva respinto la domanda per novità processuale, ma l’aveva esaminata nel merito; pertanto il ricorrente era privo di interesse a censurare la qualificazione della domanda come aliud pro alio e l’asserita necessità di chiedere la risoluzione. Quanto al secondo motivo, la censura è stata reputata priva di specificità e di autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale nel ricorso gli atti e i passaggi rilevanti della relazione di stima e del fascicolo, né aveva dimostrato che il bene fosse effettivamente destinato all’uso commerciale o soggetto a un vincolo pertinenziale opponibile. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che per configurare una pertinenza occorre un rapporto costituito dal proprietario o titolare del diritto reale su entrambi i beni, mentre nel caso concreto non risultava dedotto in modo specifico un rapporto obbligatorio idoneo a provare che il magazzino fosse fuori commercio. È stato anche ribadito che, nel regime anteriore alla riforma del 2009, la mancata contestazione non equivale di per sé a riconoscimento del fatto. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le controparti non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia denunciato dal ricorrente
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
nel testo previgente alla riforma del 2009, la mancata contestazione non basta da sola a rendere pacifico il fatto, occorrendo un’esplicita ammissione o una difesa incompatibile con il disconoscimento
richiamato con il motivo sul mancato esame e sulla contestazione dei fatti allegati
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza e vizi processuali
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamato dal ricorrente per sostenere l’esperibilità della domanda di esatto adempimento o di tutela conseguente all’inadempimento
richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie nella vendita
richiamato dal ricorrente nel quadro dei rimedi della vendita
richiamato dal ricorrente in tema di mancanza di qualità promesse o essenziali
richiamato dal ricorrente nella vendita forzata
richiamato dalla Corte per chiarire che la pertinenza presuppone la destinazione durevole al servizio della cosa principale da parte del proprietario o titolare del diritto reale su entrambe
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato per la qualificazione iniziale del rito fallimentare
art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c.
impone di indicare e riprodurre specificamente nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti richiamati nelle censure
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’importo base del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile per difetto di interesse quando si contesti una qualificazione processuale della domanda che il giudice di merito non ha utilizzato per dichiararla improponibile o inammissibile, ma ha comunque esaminato e respinto nel merito.
- La deduzione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente dove il fatto risulti dagli atti e riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti richiamati.
- L’aliud pro alio nella vendita forzata ricorre solo in presenza di una radicale diversità del bene rispetto a quello oggetto di trasferimento oppure quando il bene sia definitivamente inidoneo, sotto il profilo funzionale, alla destinazione d’uso considerata determinante nell’ordinanza o nel bando di vendita.
- La mera difformità quantitativa o la mancanza di singole caratteristiche, se il bene resta coerente con la descrizione essenziale contenuta negli atti di vendita, non integra di regola aliud pro alio.
- La pertinenza richiede, in linea generale, che la destinazione durevole al servizio di altra cosa sia posta in essere dal proprietario o dal titolare del diritto reale su entrambi i beni; se i beni appartengono a soggetti diversi, occorre allegare e provare uno specifico rapporto obbligatorio idoneo a sorreggere tale destinazione.
- Nel regime anteriore alla riforma dell’art. 115 c.p.c., la mancata contestazione di un fatto non basta da sola a renderlo pacifico, se non risulta un’esplicita ammissione o una difesa logicamente incompatibile con il suo disconoscimento.
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