Cassazione Civile, Ordinanza n. 04286/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato al contribuente una sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, assumendo che egli, quale beneficiario di una polizza assicurativa stipulata all'estero, avesse omesso di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 attività finanziarie detenute in Svizzera. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato la sanzione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione della disciplina sanzionatoria sul rilievo che la omissione non avrebbe pregiudicato i controlli dell'Amministrazione; con il secondo ha denunciato violazione delle norme su prova, colpevolezza e motivazione, sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere probatorio e non avesse verificato la sussistenza del requisito soggettivo della colpevolezza; con il terzo ha censurato l'interpretazione degli artt. 4 e 5 del d.l. n. 167/1990, sostenendo che la mera conoscenza della disponibilità dell'attività estera in un momento successivo non bastasse a integrare la detenzione al 31 dicembre 2012 e quindi l'obbligo dichiarativo per quell'anno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva in cassazione una questione non tempestivamente dedotta, e comunque infondato perché la violazione del quadro RW non è una mera irregolarità formale, ma presidia il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali all'estero. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente o mancante e che, in tema di sanzioni tributarie, la colpevolezza del trasgressore si presume sino a prova contraria, con onere del contribuente di dimostrare l'assenza di dolo o colpa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per formulazione eterogenea e sovrapposta di censure di legittimità e di merito; in ogni caso ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, che il contribuente era beneficiario della polizza e ne aveva avuto disponibilità entro il 31 dicembre 2012, sicché l'omessa indicazione nel quadro RW era correttamente sanzionata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
stabilisce l'obbligo per i residenti di indicare nel quadro RW investimenti e attività finanziarie detenute all'estero; la sua funzione è il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di valuta da e per l'estero.
art. 5 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
prevede la sanzione per l'omessa dichiarazione delle attività estere; la violazione non è formale ma sostanziale perché incide sulla funzione di controllo dell'Amministrazione.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dal ricorrente, ma non accolto, per sostenere l'irrilevanza sanzionatoria della condotta in assenza di pregiudizio ai controlli.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
in materia di sanzioni amministrative tributarie, richiede la coscienza e volontà della condotta e la rimproverabilità della stessa; la colpevolezza si presume fino a prova contraria offerta dal contribuente.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel ricorso quale diverso parametro, ma la Corte afferma che non era la norma effettivamente applicabile al tema della colpevolezza discusso in sentenza.
richiamato come parametro della censura sul riparto della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove.
la Corte ribadisce che, in tema di sanzioni tributarie, il contribuente deve provare l'assenza di dolo o colpa, non essendo l'Amministrazione tenuta a dimostrare in positivo la colpevolezza oltre l'elemento oggettivo della violazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali rilevanti come error in procedendo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità degli atti per raggiungimento dello scopo e ai vizi della motivazione.
richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
richiamato con riferimento al deposito della memoria in vista della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel quadro RW di attività finanziarie estere integra una violazione sostanziale del monitoraggio fiscale, non una mera irregolarità formale, perché la disciplina è finalizzata a consentire all'Amministrazione il controllo dei trasferimenti di capitali e delle manifestazioni di capacità contributiva.
- In tema di sanzioni tributarie, la colpevolezza del trasgressore si presume; è il contribuente che deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa, mentre all'Ufficio spetta provare l'elemento oggettivo della violazione.
- La buona fede opera come esimente solo quando l'errore del contribuente sia inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mescolino in modo indistinto vizi di motivazione, violazioni di legge e rivalutazione del fatto, perché il motivo deve essere specifico, chiaro e autonomamente individuabile.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': è denunciabile solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione incomprensibile, non la mera insufficienza o la diversa lettura delle prove.
- Le doglianze che mirano a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione.
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