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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2170/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la confisca del danaro disposta nella sentenza di patteggiamento; si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura ablativa, sostenendo che la confisca era incongrua rispetto al reato contestato (detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e mancava il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza concernente la confisca della somma di denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha rilevato motivazione apparente e insufficiente: il Tribunale aveva confuso elementi propri della confisca per sproporzione con quelli del profitto del reato, non aveva dimostrato il nesso eziologico tra il denaro e il reato oggetto del giudizio, e non poteva applicare la confisca per sproporzione al reato previsto dal comma 5 dell'art. 73. La condanna e le altre statuizioni rimangono inalterate.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la Corte richiama che le statuizioni extracarcerarie o non negoziali (es. misure ablative) restano comunque soggette al controllo di legittimità quando siano disposte in violazione di legge.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie penale contestata (detenzione di stupefacenti in determinate quantità); la Corte osserva che per questa specifica ipotesi la confisca per sproporzione è espressamente esclusa.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Collega la confisca ex art. 240-bis ai reati previsti dall'art. 73 ma esclude espressamente la fattispecie del comma 5, impedendo l'applicazione della confisca per sproporzione in quel caso.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Prevede la confisca del profitto del reato (misura facoltativa); richiede che il bene sia effettivo vantaggio economico derivante dal reato e che sussista scopo di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi. La Corte ha ritenuto mancanti nel provvedimento impugnato gli specifici elementi motivazionali richiesti.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Riguarda la confisca per sproporzione in casi previsti dalla legge; richiamata per distinguere gli istituti della confisca e sottolineare i limiti applicativi rispetto alla fattispecie del comma 5 dell'art. 73.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle sentenze impugnabili per vizio di motivazione; la Corte ricorda che la mancata o apparente motivazione sulla confisca integra violazione di legge rilevabile in cassazione.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiama il principio della legalità e il diritto di impugnazione per violazione di legge dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e misure affini; usato per giustificare la ricorribilità della confisca per vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Indica i limiti di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento quando le misure sono frutto di accordo; la Corte distingue i casi in cui la misura non rientra nella negoziazione e resta dunque sindacabile.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato)

    Richiamato a fini storici/giurisprudenziali in relazione alla disciplina delle confische, poi confluita in norme successive; usato per motivare l'orientamento giurisprudenziale su limiti delle ablazioni.

Massime di principio

  • La confisca di somme di denaro richiede sempre un'esplicita motivazione che dimostri il nesso di pertinenzialità o il carattere di profitto del reato rispetto al fatto per cui si procede; senza questo nesso la confisca non è legittima.
  • Per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 il ricorso alla confisca per sproporzione è limitato dalla normativa speciale e non può essere automaticamente applicata alle ipotesi del comma 5.
  • La confisca del profitto ex art. 240 c.p. è una misura facoltativa e cautelare: il giudice deve motivare sia l'esistenza del vantaggio economico derivante dal reato sia la finalità di prevenzione di futuri illeciti.
  • Somme ritenute provento di pregresse cessioni, non collegate causalmente al reato oggetto del giudizio, non sono confiscabili; la difesa può dunque ottenere la restituzione se dimostra l'assenza di nesso con il fatto giudicato.
  • Nelle sentenze di patteggiamento, le misure non negoziabili (come alcune forme di confisca) sono comunque sindacabili in Cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge; occorre nella motivazione del giudice un'analisi specifica e distinta.

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