Cassazione Penale, Sentenza n. 2170/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la confisca del danaro disposta nella sentenza di patteggiamento; si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura ablativa, sostenendo che la confisca era incongrua rispetto al reato contestato (detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e mancava il nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata e il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza concernente la confisca della somma di denaro, disponendone la restituzione all'avente diritto. La Corte ha rilevato motivazione apparente e insufficiente: il Tribunale aveva confuso elementi propri della confisca per sproporzione con quelli del profitto del reato, non aveva dimostrato il nesso eziologico tra il denaro e il reato oggetto del giudizio, e non poteva applicare la confisca per sproporzione al reato previsto dal comma 5 dell'art. 73. La condanna e le altre statuizioni rimangono inalterate.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento; la Corte richiama che le statuizioni extracarcerarie o non negoziali (es. misure ablative) restano comunque soggette al controllo di legittimità quando siano disposte in violazione di legge.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Fattispecie penale contestata (detenzione di stupefacenti in determinate quantità); la Corte osserva che per questa specifica ipotesi la confisca per sproporzione è espressamente esclusa.
Collega la confisca ex art. 240-bis ai reati previsti dall'art. 73 ma esclude espressamente la fattispecie del comma 5, impedendo l'applicazione della confisca per sproporzione in quel caso.
Prevede la confisca del profitto del reato (misura facoltativa); richiede che il bene sia effettivo vantaggio economico derivante dal reato e che sussista scopo di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi. La Corte ha ritenuto mancanti nel provvedimento impugnato gli specifici elementi motivazionali richiesti.
Riguarda la confisca per sproporzione in casi previsti dalla legge; richiamata per distinguere gli istituti della confisca e sottolineare i limiti applicativi rispetto alla fattispecie del comma 5 dell'art. 73.
Norma sulla motivazione delle sentenze impugnabili per vizio di motivazione; la Corte ricorda che la mancata o apparente motivazione sulla confisca integra violazione di legge rilevabile in cassazione.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiama il principio della legalità e il diritto di impugnazione per violazione di legge dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e misure affini; usato per giustificare la ricorribilità della confisca per vizio di motivazione.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Indica i limiti di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento quando le misure sono frutto di accordo; la Corte distingue i casi in cui la misura non rientra nella negoziazione e resta dunque sindacabile.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato)
Richiamato a fini storici/giurisprudenziali in relazione alla disciplina delle confische, poi confluita in norme successive; usato per motivare l'orientamento giurisprudenziale su limiti delle ablazioni.
Massime di principio
- La confisca di somme di denaro richiede sempre un'esplicita motivazione che dimostri il nesso di pertinenzialità o il carattere di profitto del reato rispetto al fatto per cui si procede; senza questo nesso la confisca non è legittima.
- Per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 il ricorso alla confisca per sproporzione è limitato dalla normativa speciale e non può essere automaticamente applicata alle ipotesi del comma 5.
- La confisca del profitto ex art. 240 c.p. è una misura facoltativa e cautelare: il giudice deve motivare sia l'esistenza del vantaggio economico derivante dal reato sia la finalità di prevenzione di futuri illeciti.
- Somme ritenute provento di pregresse cessioni, non collegate causalmente al reato oggetto del giudizio, non sono confiscabili; la difesa può dunque ottenere la restituzione se dimostra l'assenza di nesso con il fatto giudicato.
- Nelle sentenze di patteggiamento, le misure non negoziabili (come alcune forme di confisca) sono comunque sindacabili in Cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge; occorre nella motivazione del giudice un'analisi specifica e distinta.
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