Cassazione Civile, Sentenza n. 1001/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Roma Capitale impugna la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento ICI 2009 relativo ad un'area in Tor Marancia. Il Comune sosteneva che l'area era ancora suscettibile di edificazione in quanto oggetto di procedura di compensazione edificatoria (con delibera comunale n.53/2003 che individua le "aree di atterraggio" delle volumetrie), mentre la CTR aveva ritenuto che, in assenza di compiuta procedura di compensazione, la società era titolare solo di una mera aspettativa edificatoria e non dello ius aedificandi, venendo quindi meno il presupposto impositivo ICI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n.119/2018 (conv. in l. n.136/2018) da parte della contribuente, la quale aveva presentato istanza e versato la prima rata nei termini di legge. Non risultando notificato un diniego della definizione, la stessa va considerata perfezionata e i suoi effetti prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato, rendendo inutile ogni successiva pronuncia. Le spese del giudizio estinto sono poste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Norma di riferimento per il presupposto e la base imponibile ICI; richiamata nel ricorso per contestare l'esistenza del presupposto impositivo in presenza di mera aspettativa edificatoria.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato in combinato disposto con norme urbanistiche per la determinazione della sussistenza dello ius aedificandi e quindi del presupposto impositivo.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30.09.2005
Norma citata nel motivo di ricorso tra le disposizioni richiamate per la determinazione degli effetti urbanistici e fiscali sulle aree oggetto di procedura di compensazione.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006
Ulteriore disposizione normativa indicata nel ricorso; richiamata a sostegno delle censure sulla corretta applicazione delle norme tributarie in materia di aree fabbricabili.
art. 23, I. n. 1150 del 1942
Norma di diritto urbanistico citata in combinato disposto per valutare l'esistenza dello ius aedificandi in base alla disciplina della proprietà fondiaria e delle destinazioni d'uso.
art. 3, comma 21 delle Norme tecniche di attuazione al PRG del Comune di Roma
Norma tecnica comunale richiamata per interpretare la disciplina locale sull'edificabilità e sulle aspettative edificatorie nell'ambito del PRG.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento giurisdizionale del ricorso per cassazione per presunta violazione di norme di diritto; richiamato come parametro di valutazione della censura su applicazione normativa.
art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
"il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019"; "il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020"; "la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della relativa domanda entro il termine del 31 maggio 2019 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro la medesima data"; "gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Stabilisce la procedura e gli effetti della definizione agevolata: la presentazione dell'istanza e il versamento della prima rata sospendono il processo e, se perfezionata (in assenza di diniego notificato), la definizione produce effetti sostitutivi rispetto a pronunce non passate in giudicato, potendo determinare l'estinzione del giudizio.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 1 aprile 2019
Chiarisce l'applicazione pratica delle disposizioni sulla definizione agevolata e conferma che il perfezionamento della definizione prevale su pronunce non definitive, supportando l'interpretazione della Corte sulla estinzione del processo.
Delibera del Consiglio Comunale n. 53/2003
Atto comunale richiamato nelle doglianze del ricorrente per sostenere l'esistenza di aree "di atterraggio" delle volumetrie trasferite dal comprensorio Tor Marancia; la sua efficacia ai fini della formazione dello ius aedificandi è stata valutata nelle fasi di merito.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n.119/2018 e versa la prima rata nei termini, la procedura processuale si sospende e, in assenza di un diniego notificato, la definizione si perfeziona, i suoi effetti prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato e il giudizio può essere dichiarato estinto.
- La perfezione della definizione agevolata può rendere inammissibile o irrilevante ogni ulteriore controllo giurisdizionale sui medesimi crediti tributari finché la pronuncia non sia definitiva.
- In materia di tributi sugli immobili, la sussistenza del presupposto impositivo (es. ICI) dipende dall'effettiva titolarità dello ius aedificandi: una mera aspettativa edificatoria, con procedura di compensazione non conclusa, può essere ritenuta insufficiente a far sorgere l'imposta.
- In contenziosi tributari con profili urbanistici, è fondamentale documentare lo stato effettivo dei diritti edificatori (delibere comunali, atti di compensazione, provvedimenti amministrativi) poiché la qualificazione giuridica dell'area incide direttamente sul presupposto impositivo.
- Parti e difensori devono prestare attenzione ai termini e agli adempimenti della definizione agevolata (domanda, versamento prima rata, notifiche di diniego) perché il loro rispetto può modificare o estinguere il corso del processo.
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