Cassazione Civile, Ordinanza n. 33797/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stato accertato che la lavoratrice aveva diritto alle differenze retributive per mansioni superiori solo per il periodo 1 ottobre 2003-31 dicembre 2003, mentre per il periodo anteriore il diritto era stato dichiarato prescritto. In un successivo giudizio la lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno previdenziale per l’omesso versamento dei contributi relativi al più ampio periodo 1 marzo 1978-1 ottobre 2003, assumendo di aver svolto mansioni superiori e sostenendo che tale domanda fosse autonoma rispetto a quella retributiva. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il giudicato formatosi nel primo processo precludesse la riapertura dell’indagine istruttoria sull’effettivo svolgimento delle mansioni superiori nel periodo coperto da prescrizione e rendeva quindi inammissibile la nuova domanda, anche perché gli esiti della prova testimoniale assunta in primo grado non erano utilizzabili. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 2909 c.c., sostenendo che l’eccezione di giudicato non poteva essere accolta senza deposito della sentenza passata in giudicato con relativa attestazione; 2) violazione degli artt. 2116 e 2909 c.c., deducendo l’autonomia dell’azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. e l’irrilevanza del giudicato formatosi sulla diversa domanda di accertamento delle mansioni superiori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo solo parziale rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, perché non si confrontavano con la duplice ratio decidendi della Corte d’appello: da un lato, l’affermazione che la domanda fosse priva di titolo e che non potesse essere riaperta l’istruttoria sull’effettivo svolgimento delle mansioni superiori; dall’altro, il rilievo che il giudicato precedente impediva di utilizzare quella prova. La Corte ha inoltre osservato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato sull’esercizio di mansioni superiori non comporta acquisizione della qualifica superiore, ma solo diritto alle differenze retributive, con efficacia vincolante per i periodi successivi e per quelli precedenti solo se il lavoratore allega e prova il medesimo svolgimento di mansioni in quel diverso arco temporale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel primo motivo, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica censura della ratio decidendi.
Richiamato in relazione all’onere di deposito della sentenza su cui si fonda l’eccezione di giudicato; la Corte non ha accolto la doglianza perché non pertinente rispetto alla motivazione decisiva della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione al giudicato sostanziale, ritenuto ostativo alla riapertura dell’istruttoria sul periodo già coperto dalla precedente decisione.
Indicato quale vizio di legittimità dedotto con i motivi di ricorso.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al preteso vizio motivazionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’autonomia dell’azione risarcitoria da omissione contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato che accerta lo svolgimento di mansioni superiori non determina l’acquisizione della qualifica superiore, ma produce il solo diritto alle differenze retributive; la sua efficacia vincolante si estende ai periodi successivi e, per quelli anteriori, solo se il lavoratore allega e prova che le mansioni superiori siano state effettivamente svolte anche in quel diverso arco temporale.
- Chi impugna in cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: il ricorso è inammissibile se le censure investono solo in parte la motivazione e non consentono il controllo della rilevanza delle doglianze rispetto all’effettiva base decisoria.
- La deduzione dell’autonomia di una domanda risarcitoria da omissione contributiva non è sufficiente, da sola, a superare il giudicato formatosi sulla ricostruzione del rapporto di lavoro, quando la domanda presuppone comunque la riapertura dell’accertamento di fatto già precluso dal precedente giudizio.
- Quando il giudice di merito ritenga che una domanda sia priva di titolo e che la riapertura dell’istruttoria sia preclusa dal giudicato, le censure in cassazione devono mirare specificamente a scardinare entrambe le basi della decisione, altrimenti la doglianza resta inidonea a ottenere il sindacato di legittimità.
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