Ordinanza n. 523/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di ANAS relativa ai contratti applicativi di un accordo quadro per lavori di manutenzione della segnaletica stradale e alle istanze di subentro
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione di ANAS relativa alla gara e all'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della segnaletica verticale delle strade ANAS nella Regione Sicilia, nonché ai contratti applicativi per i quali era stata formulata istanza di subentro. Nel corso del giudizio, il difensore della società ha comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione giudiziale della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del giudizio, prendendo atto dell'avvio della liquidazione giudiziale della società ricorrente. In applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile, e dell'art. 143 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il giudice ha ritenuto che l'evento comportasse l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione resa dal procuratore costituito. Il giudizio non è stato definito nel merito. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente.
Norme richiamate
tale circostanza comporta l'obbligo per il giudicante di dichiarare l'interruzione del processo
La disposizione impone l'interruzione del processo amministrativo quando si verifica l'evento previsto dalle pertinenti norme processuali civili, qui richiamate in relazione all'avvio della liquidazione giudiziale della parte costituita.
art. 143 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
tale circostanza comporta l'obbligo per il giudicante di dichiarare l'interruzione del processo a far tempo dalla data in cui il procuratore, a mezzo del quale la parte si era costituita, ha reso la relativa dichiarazione
L'avvio della liquidazione giudiziale della società costituita determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione dell'evento resa dal procuratore costituito.
Richiamato quale disposizione del codice di procedura civile applicabile all'interruzione del processo.
Richiamato quale disposizione del codice di procedura civile applicabile all'interruzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'avvio della liquidazione giudiziale della parte costituita determina l'interruzione obbligatoria del giudizio quando l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito, con decorrenza dalla data della dichiarazione.
- Il giudice amministrativo, una volta acquisita la dichiarazione dell'evento interruttivo verificatosi in corso di causa, deve prenderne atto e dichiarare l'interruzione del processo senza procedere alla decisione nel merito della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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