Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione (e dei verbali di gara presupposti) relativa al Lotto n. 5 disposta in favore di Annarumma Lucia; del Verbale di gara n. 7 del 31.07.2025 nella parte in cui la Commissione ha ritenuto affidabile e sostenibile il PEF della controinteressata, omettendo di sindacare la mancata traslazione del rischio operativo e la palese insostenibilità dei flussi di cassa; del Verbale n. 11 del 11.09.2025 (graduatoria finale) nella parte in cui attribuisce alla controinteressata il punteggio massimo per l’offerta economica, determinando l’ingiusta soccombenza della ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; e per l’accertamento del diritto della ricorrente, prima classificata per l’offerta tecnica e titolare di PEF asseverato, al subentro nell’aggiudicazione, previa esclusione dell’offerta avversaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 5 alla controinteressata, con i verbali di gara relativi alla valutazione del PEF, alla sostenibilità dell'offerta economica e alla graduatoria finale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 5 e i verbali presupposti, contestando la valutazione di affidabilità e sostenibilità del PEF della controinteressata. Ha dedotto, in particolare, l'omesso sindacato della Commissione sulla mancata traslazione del rischio operativo e sulla sostenibilità dei flussi di cassa, nonché l'illegittima attribuzione alla controinteressata del punteggio massimo per l'offerta economica. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto al subentro nell'aggiudicazione, previa esclusione dell'offerta avversaria. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti sugli elementi emersi dalla documentazione depositata dalle controparti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente all'istanza di sospensione cautelare, confermata dal difensore in camera di consiglio, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'aggiudicazione o sulla domanda di subentro. Ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ritenendo sussistenti giusti motivi, e ha rimesso gli atti alla Segreteria per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare, non applicata nel merito poiché la ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione.
art. 57 c.p.a.
Il giudice deve pronunciarsi sulle spese anche all'esito della fase cautelare, compresa l'ipotesi di rinuncia della parte ricorrente alla domanda cautelare.
Massime di principio
- La rinuncia espressa alla domanda cautelare, confermata in camera di consiglio, deve essere recepita dal giudice senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Anche quando la parte ricorrente rinuncia alla domanda cautelare, il giudice deve provvedere sulle spese della fase cautelare ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
- La rinuncia alla sola istanza cautelare non definisce il giudizio di merito, che resta pendente e deve essere avviato alla successiva udienza di discussione.
Come è indicizzato
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