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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'esecuzione della sentenza n. 1387 del 28.7.2025 di questa Sezione, previa adozione di misure cautelari anche urgenti ai sensi dell'art. 56 c.p.a.: per la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: a) della delibera dell'A.S.L. di Avellino n. 98/2026 che, in sede di adeguamento tariffario, ha confermato il budget assegnato alla struttura ricorrente con la precedente delibera n. 1567/2024, annullata dalla Sezione, con decisione n. 1387/2025, in attesa della definizione del giudizio di appello; b) ove occorra, del verbale del Tavolo Tecnico del 23.12.2025; c) di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la delibera A.S.L. di Avellino n. 1567/2024 ed i relativi atti istruttori; d) ove occorra, delle note dell'A.S.L. di Avellino di convocazione della ricorrente per la sottoscrizione del contratto a seguito di adeguamento tariffario per gli anni 2024 e 2025; e per l'applicazione della sanzione ex art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a.; nonché per la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata; in subordine, avverso e per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche urgenti ai sensi dell'art. 56 c.p.a., degli atti suddetti, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: delibera dell'A.S.L. di Avellino n. 98/2026, con cui è stato confermato il budget assegnato alla struttura sanitaria con la precedente delibera n. 1567/2024, già annullata, nonché le note di convocazione per la sottoscrizione del contratto di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., della delibera A.S.L. n. 98/2026 e degli atti connessi, assumendone il carattere elusivo della sentenza del TAR n. 1387/2025, che aveva annullato la precedente delibera relativa alla determinazione dei volumi prestazionali ed economici per gli anni 2024 e 2025. È stata inoltre chiesta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta; in subordine, è stato chiesto l'annullamento degli atti. La ricorrente ha domandato anche misure cautelari, deducendo che la sottoscrizione del contratto di servizio avrebbe potuto comportare acquiescenza ai volumi contestati e rinuncia al giudizio, mentre la mancata sottoscrizione avrebbe determinato la sospensione dell'accreditamento e l'interruzione delle prestazioni agli utenti. Nel merito cautelare è stato rilevato che la nuova delibera non sembrava avere considerato i criteri indicati nella sentenza da eseguire, tra cui i volumi prestazionali collegati alla capacità operativa della struttura, la significativa differenza tra l'incidenza di utilizzo della struttura ricorrente e quella media delle altre strutture accreditate, nonché gli importi effettivamente fatturati per le prestazioni di riabilitazione nel 2024.

La decisione

Il Collegio ha confermato il decreto presidenziale monocratico n. 48/2026 e ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo l'efficacia delle note con cui l'A.S.L. aveva convocato la ricorrente per la sottoscrizione del contratto di servizio relativo agli anni 2024 e 2025. La sospensione è stata ritenuta necessaria perché la mancata tutela avrebbe potuto comportare la sospensione dell'accreditamento istituzionale e perché la delibera n. 98/2026 non appariva conforme alle prescrizioni della sentenza n. 1387/2025, quanto ai criteri da utilizzare per la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi prestazionali. Il Collegio non ha invece disposto l'immediato intervento del commissario ad acta: con la sentenza n. 6/2026 era già stato assegnato all'A.S.L. un termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, ed era già stato nominato il commissario, il cui intervento è previsto soltanto dopo la scadenza del termine e su istanza della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'udienza camerale per la trattazione del merito è stata fissata al 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per la declaratoria di nullità ... e per la nomina di un Commissario ad Acta

    Il giudizio di ottemperanza consente di verificare la conformità dell'attività amministrativa al giudicato e di adottare misure esecutive, ma l'intervento del commissario ad acta deve rispettare le condizioni e i termini già stabiliti dal giudice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    per l'applicazione della sanzione ex art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a.

    La sanzione pecuniaria è richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma l'ordinanza non ne dispone l'applicazione nella fase cautelare.

  • art. 56 c.p.a.

    previa adozione di misure cautelari anche urgenti ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica urgente può essere disposta in presenza dei presupposti di urgenza, come avvenuto con il decreto presidenziale successivamente confermato dal Collegio.

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ... Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare collegiale è stata esaminata valutando il rischio di sospensione dell'accreditamento e la non conformità apparente dell'atto amministrativo al giudicato.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    sottoscrizione del contratto di servizio ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992

    La sottoscrizione del contratto di servizio sanitario costituisce il passaggio attraverso cui vengono formalizzati i rapporti economici e prestazionali con la struttura accreditata; nel caso concreto, la sua imposizione è stata cautelarmente sospesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, un atto amministrativo adottato dopo l'annullamento di un precedente provvedimento è cautelarmente sospendibile quando, in base a una valutazione prima facie, confermi sostanzialmente il medesimo assetto senza rispettare i criteri conformativi stabiliti dal giudicato, potendo integrare un'elusione della pronuncia giudiziale.
  • Quando una sentenza di annullamento impone all'amministrazione di rideterminare tetti di spesa e volumi prestazionali sanitari, l'amministrazione deve considerare non soltanto il fatturato storico, ma anche la reale capacità produttiva della struttura, i volumi prestazionali già quantificati, l'incidenza effettiva di utilizzo rispetto alla media delle strutture comparabili e gli importi concretamente fatturati, valutando gli elementi significativi con ragionevolezza ed equità.
  • La sottoscrizione di un contratto di servizio sanitario contenente una clausola di salvaguardia può comportare acquiescenza ai volumi prestazionali contestati e rinuncia al giudizio; tuttavia, quando la mancata sottoscrizione espone la struttura accreditata alla sospensione dell'accreditamento e all'interruzione delle prestazioni agli utenti, il giudice può sospendere cautelarmente le convocazioni alla sottoscrizione per preservare l'utilità della tutela giurisdizionale.
  • Il commissario ad acta già nominato in sede di ottemperanza non può intervenire prima della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; una volta scaduto il termine, l'attivazione del commissario può richiedere un'apposita istanza della parte interessata, se così stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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