Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento della Giunta regionale della Campania prot. n. 0434143/2025 del 5.9.2025 di revoca della DICA prot. n. 2022.43372 del 27.1.2022 e di conseguente recupero delle somme già percepite a titolo di anticipazione per un totale di € 78.307,07; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, se d’uopo, il verbale d’accesso ispettivo del 6.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di revoca della DICA e di recupero di somme già percepite a titolo di anticipazione, per complessivi € 78.307,07, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento della Regione Campania del 5 settembre 2025 con cui è stata revocata la DICA del 27 gennaio 2022 ed è stato disposto il recupero delle somme già percepite a titolo di anticipazione, per complessivi € 78.307,07. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compreso il verbale di accesso ispettivo del 6 novembre 2024. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate richiedono un più approfondito esame nella sede di merito. Nelle more, la Regione ha formulato richieste datate 28 e 29 gennaio 2026 per il pagamento, rispettivamente, di € 48.307,07 e € 30.000,00, preannunciando il recupero coattivo delle somme.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui dispone il recupero delle somme già percepite dal ricorrente, per complessivi € 78.307,07, oltre interessi legali. Il Collegio ha ritenuto che i motivi e le questioni prospettate richiedessero un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e con la peculiarità della controversia. La sospensione è stata giustificata anche dalla circostanza che le richieste regionali del 28 e 29 gennaio 2026 preludessero al recupero coattivo delle somme. È stata fissata l’udienza pubblica del 1° dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le modalità della tutela cautelare nel processo amministrativo; il provvedimento è stato sospeso parzialmente in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo di revoca di un contributo dispone anche il recupero coattivo delle somme già erogate, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l’efficacia della sola parte recuperatoria, lasciando impregiudicata la definizione nel merito della legittimità della revoca.
- La particolare complessità delle questioni sollevate e la necessità di un approfondito esame di merito possono giustificare l’accoglimento della tutela cautelare quando la cognizione sommaria non consenta di definire adeguatamente le contrapposte ragioni nella fase cautelare.
- Il concreto avvio o preannuncio di iniziative amministrative finalizzate al recupero coattivo di somme contestate può rilevare ai fini della sospensione cautelare dell’atto recuperatorio, soprattutto quando l’esecuzione sia suscettibile di incidere immediatamente sulla posizione patrimoniale del destinatario.
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