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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta n.-OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Salerno -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e contestuale revoca del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo che il datore di lavoro promittente era divenuto indisponibile a formalizzare l’assunzione. La Prefettura ha negato il titolo di soggiorno e revocato il nulla osta, rilevando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento, ma il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, alla luce dell’orientamento secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non sia mai stato costituito, anche se per ragioni estranee alla volontà dello straniero. Il Collegio ha inoltre richiamato la finalità antielusiva della necessaria stipulazione del contratto con il datore che ha richiesto il nulla osta, nonché la conseguenza della revoca del nulla osta in caso di mancata sottoscrizione del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo conforme all’orientamento giurisprudenziale il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e la contestuale revoca del nulla osta, poiché tra il ricorrente e il datore di lavoro non era mai stato instaurato un rapporto di lavoro. La necessità della stipulazione del contratto è stata considerata funzionale a impedire l’ingresso di cittadini stranieri sulla base di proposte lavorative meramente formali o provenienti da datori non realmente intenzionati all’assunzione. Non è stata svolta una valutazione autonoma del periculum in mora, risultando già insussistente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. È stato disposto l’oscuramento dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta per lavoro subordinato costituisce il presupposto dell’ingresso del cittadino straniero per tale finalità e della successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento dei dati personali delle parti.

  • articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità delle parti ai fini dell’oscuramento.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato effettivamente instaurato e successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente la mancata conclusione del rapporto dopo l’ingresso in Italia sulla base di un nulla osta.
  • La mancata stipulazione del contratto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta giustifica la revoca del nulla osta stesso, anche quando la mancata assunzione dipenda da circostanze estranee alla volontà del lavoratore.
  • La necessità di verificare l’effettiva stipulazione del contratto con il datore indicato nel nulla osta svolge una funzione antielusiva, impedendo che l’ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato sia fondato su proposte occupazionali soltanto formali o non effettive.
  • Nella fase cautelare, quando i motivi di ricorso non presentano il necessario fumus boni iuris, la domanda di sospensione deve essere respinta senza che occorra riconoscere una tutela cautelare sulla base del solo periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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