Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensiva: del provvedimento del -OMISSIS- di archiviazione telematica relativo all’istanza di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione telematica dell'istanza di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di archiviazione telematica relativo alla propria istanza di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale. A sostegno della domanda cautelare ha rappresentato la peculiarità della propria situazione, producendo documentazione relativa alla disponibilità di un nuovo datore di lavoro ad assumerlo, diverso da quello indicato nel nulla osta originariamente rilasciato. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio possibili profili di tardività del ricorso, poiché l'Amministrazione aveva dedotto di avere comunicato al ricorrente l'atto già in una data anteriore a quella della nota impugnata; tale nota potrebbe avere natura meramente confermativa dell'atto precedente.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto applicabile la giurisprudenza secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un precedente rapporto di lavoro, correttamente instaurato, sia cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto di lavoro non sia mai sorto. Nel caso concreto, con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta non si era instaurato alcun rapporto di lavoro, a prescindere dalla ragione della mancata instaurazione, individuata nella fattispecie nel disconoscimento dell'istanza da parte del datore. Il Collegio ha aggiunto che la successiva proposta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, essendo intervenuta dopo il provvedimento impugnato, non poteva consentire il subingresso del dichiarante né incidere sulla legittimità dell'atto in quella fase. Sono stati inoltre sollevati d'ufficio dubbi sulla ricevibilità del ricorso, in ragione della possibile comunicazione dell'atto precedente e della natura meramente confermativa della nota impugnata, senza che tali dubbi siano stati definiti in via conclusiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha verificato il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non è sufficiente che il rapporto di lavoro previsto dal nulla osta non sia mai iniziato per cause non imputabili al lavoratore: occorre che un precedente rapporto di lavoro sia stato effettivamente e correttamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto il nulla osta non consente di equiparare la situazione a quella della cessazione di un rapporto lavorativo già sorto, senza che assuma rilievo, ai fini indicati, la specifica causa della mancata instaurazione.
- Una proposta di assunzione sopravvenuta rispetto all'adozione del provvedimento impugnato non può, nella fase cautelare, fondare il subingresso di un nuovo datore di lavoro né rendere illegittima retroattivamente l'archiviazione già disposta.
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