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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Salerno, recante l’ordine di allontanamento dal Comune di Salerno, n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine del Questore di Salerno di allontanamento dal Comune di Salerno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario ordine di allontanamento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine di allontanamento dal Comune di Salerno, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittima riconduzione della propria condotta alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, sostenendo che gli episodi illeciti contestati fossero riconducibili a problemi di equilibrio psicofisico e a stati di alterazione transeunti, connessi a patologie certificate, piuttosto che a un'indole delinquenziale. Ha inoltre rappresentato di dimorare abitualmente presso una struttura della Caritas nel Comune di Salerno, di non avere un lavoro né autonome fonti di sostentamento, di necessitare di cure costanti presso strutture dell'ASL e di frequentare un istituto scolastico pubblico per conseguire un diploma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora, valorizzando la stabile dimora di fatto del ricorrente nel Comune di Salerno, la mancanza di lavoro e di sostentamento autonomo, nonché la necessità di cure costanti presso strutture dell'ASL. Ha ravvisato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, dubbi sulla riconducibilità certa della condotta alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, rilevando che gli episodi contestati sembravano causalmente collegati a patologie e stati di alterazione circoscritti, anziché a una stabile volontà delinquenziale. In considerazione anche della frequenza scolastica, ha accolto la domanda cautelare nei limiti necessari a consentire al ricorrente di proseguire gli studi, provvedere al proprio sostentamento e accedere alle cure sanitarie. Ha quindi sospeso il provvedimento impugnato disponendo che il Questore riesamini la posizione e stabilisca prescrizioni idonee ad autorizzare l'ingresso nel territorio comunale in determinati giorni e fasce orarie. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 22 settembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    La riconducibilità della persona alla categoria soggettiva prevista dalla disposizione richiede una valutazione non meramente fondata su condotte illecite isolate, ma coerente con una stabile indole delinquenziale; nella fase cautelare il giudice ha ritenuto dubbia tale sussunzione quando le condotte appaiano collegate a patologie e stati di alterazione transitori.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare e per l'adozione della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Rileva, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, ai fini dell'oscuramento delle informazioni relative allo stato di salute.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un ordine di allontanamento adottato ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, la riconducibilità della condotta alla categoria della pericolosità qualificata deve essere verificata considerando complessivamente gli elementi di fatto, senza desumere automaticamente una stabile indole delinquenziale dalla mera presenza di condotte astrattamente illecite.
  • Quando gli episodi contestati risultino prima facie collegati a patologie certificate e a stati di alterazione transeunti, anziché a una stabile volontà di dedicare le proprie energie alla commissione di reati, può sussistere fumus di illegittimità dell'ordine di allontanamento per dubbia sussunzione nella fattispecie normativa.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato quando l'ordine di allontanamento incida sull'accesso alle cure sanitarie, sul sostentamento e sulla prosecuzione di un percorso scolastico della persona destinataria.
  • La tutela cautelare può essere accordata in forma conformativa e parziale, sospendendo l'ordine di allontanamento nei limiti necessari a consentire esigenze essenziali e imponendo all'amministrazione il riesame della posizione con prescrizioni relative a giorni e fasce orarie di accesso al territorio comunale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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