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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16011/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso: l'erronea applicazione dell'art. 649, comma 1, n. 1-bis c.p. (che esclude la punibilità quando il reato è commesso in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). Brugnoni ha chiesto l'estensione analogica di tale causa di non punibilità alla fattispecie della famiglia di fatto/convivenza eterosessuale, invocando ragioni di coerenza sistematica con le Sezioni Unite (sent. n. 10381/2020) che avevano esteso una causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. al convivente di fatto, e sostenendo che, per evitare una discriminazione ingiusta, la tutela prevista per certe unioni debba applicarsi anche alle convivenze di fatto eterosessuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: manca il presupposto di fatto per applicare l'esclusione della punibilità prevista dal primo comma dell'art. 649 c.p., che richiede che i fatti siano commessi in costanza di matrimonio o di unione civile; nel caso concreto l'appropriazione indebita si è verificata dopo la cessazione della breve convivenza, quando la parte offesa aveva già lasciato l'abitazione (quindi non ricorrono le condizioni previste dal primo comma). La Corte osserva inoltre che, se si volesse estendere la norma alla fattispecie descritta dal ricorrente, sarebbe applicabile il secondo comma dell'art. 649 (procedibilità a querela), condizione che nel caso di specie è invece presente (la parte offesa ha sporto querela). Conseguenze pratiche della declaratoria di inammissibilità: impossibilità di far dichiarare in Cassazione cause di non punibilità o la prescrizione intervenuta nel frattempo; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen., comma 1, n. 1-bis

    esclude la punibilita' quando il reato e' commesso in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso

    La Corte ha ritenuto che la norma richiede che il fatto sia commesso in costanza di matrimonio o di unione civile; non puo' essere estesa per analogia alla convivenza di fatto mancando i presupposti di fatto

  • art. 649 cod. pen., comma 2

    Il secondo comma prevede la procedibilita' a querela della persona offesa: la Corte segnala che, se la situazione fosse ricondotta a questa fattispecie, la procedibilita' a querela e' la condizione applicabile e nel caso era presente la querela

  • art. 384 cod. pen.

    Richiamato come termine di confronto: le Sezioni Unite avevano esteso una causa di non punibilita' relativa all'art. 384 c.p. al convivente di fatto; il ricorrente chiedeva analoga estensione per l'art. 649, ma la Corte di Cassazione non ha accolto tale estensione per assenza dei presupposti

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme procedurali richiamate per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilita' di pronunciarsi sulle cause di non punibilita' o sulla prescrizione ai sensi dell'art. 129

  • Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata come parametro per la determinazione della somma dovuta alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilita' del ricorso

  • Sezioni Unite, sent. n. 10381/2020 (dep. 2021)

    Giurisprudenza evocata dal ricorrente: le Sezioni Unite avevano ammesso l'estensione di una causa di non punibilita' (art. 384 c.p.) al convivente di fatto; la Corte di Cassazione, pur tenendo conto di tale orientamento, non ha ritenuto applicabile per analogia la medesima soluzione all'art. 649 nel caso concreto

Massime di principio

  • La causa di non punibilita' prevista dal primo comma dell'art. 649 c.p. si applica solo se il fatto e' commesso in costanza di matrimonio o di unione civile formalmente riconosciuta; non e' automatico estenderla per analogia alle convivenze di fatto in assenza dei relativi presupposti fattuali
  • Quando il fatto offensivo avviene dopo la cessazione della convivenza, e non in costanza della stessa, puo' ricorrere solo la diversa disciplina prevista dal secondo comma (procedibilita' a querela), e la presenza della querela rende procedibile l'azione penale
  • Per ottenere un'estensione analogica di una causa di non punibilita' e' necessario dimostrare sia il fondamento costituzionale che i presupposti di fatto equivalenti; la Corte di Cassazione e' cauta nell'operare estensioni analogiche quando i fatti non rientrano nella previsione normativa
  • L'inammissibilita' del ricorso in Cassazione impedisce di ottenere pronunce sulle cause estintive del reato (comprese prescrizione e cause di non punibilita') in sede di legittimita'; tali profili devono essere dedotti e valorizzati nel grado precedente in modo che l'impugnazione sia ammissibile
  • In vicende tra conviventi di fatto, la differenza tra stelle giuridiche (matrimonio/unione civile vs convivenza) e' rilevante ai fini dell'applicazione di istituti sostanziali che legano la responsabilita' penale alla qualita' del rapporto familiare: la mera esigenza di tutela della "famiglia" non basta a estendere per analogia una causa di non punibilita' senza il necessario presupposto formale

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