Cassazione Civile, Ordinanza n. 20244/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il contenzioso nasce dal fatto che un dipendente pubblico, incaricato a tempo determinato della direzione di un ufficio scolastico con trattamento economico dirigenziale, aveva già ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento dirigenziale di seconda fascia e quanto percepito dopo la cessazione dell’incarico fino al pensionamento. Nel presente giudizio chiedeva la riliquidazione della pensione, sostenendo che nella base pensionabile dovessero essere computati anche gli emolumenti connessi all’incarico dirigenziale. Il tribunale gli aveva dato ragione; la corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione dell’ente previdenziale, ritenendo che il precedente giudicato non imponesse il ricalcolo nei termini pretesi e che il calcolo della pensione dovesse seguire la disciplina legale della quota A e della quota B, senza includere impropriamente le somme relative alle mansioni superiori nella base pensionabile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’ente previdenziale, asseritamente generico o nuovo in più punti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando una trattazione incongrua dei motivi di appello e la mancata considerazione di una pretesa decadenza dell’appellante dalla contestazione dei conteggi; 3) violazione delle norme sul pubblico impiego dirigenziale e sulla base pensionabile, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato gli incarichi e quindi illegittimamente escluso gli emolumenti dal calcolo pensionistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché il ricorrente non aveva specificato dove, come e in quali termini le censure dell’ente previdenziale fossero nuove o generiche, né dove avesse eccepito in appello l’inammissibilità. Ha considerato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva in una diversa lettura del materiale processuale; non risultava dimostrata una reale motivazione apparente o una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché presupponeva una diversa ricostruzione del fatto e mirava a un riesame del merito; la censura non si confrontava con l’articolata motivazione della corte territoriale sul sistema di calcolo della pensione e sulla distinzione tra quota A e quota B. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché non autosufficienti o perché implicanti una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per lamentare nullità della sentenza e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era intelligibile e la critica era solo alternativa.
Richiamato per contestare la specificità dell’appello; la Corte ha rilevato la genericità della doglianza del ricorrente.
Richiamato insieme alle norme sull’appello per sostenere l’inammissibilità del gravame dell’ente previdenziale, ma senza adeguata specificazione fattuale.
Invocato sul requisito di specificità dell’appello, ma la censura è stata ritenuta generica.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sull’appello, senza che la censura superasse il vaglio di specificità.
Invocato per il divieto di nova in appello; la Corte ha escluso che il motivo fosse autosufficiente nel dimostrare la novità delle difese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
Invocato in tema di motivazione, ma non ritenuto violato.
Richiamato per asserita pronuncia ultra petitum; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva deciso entro i limiti del devolutum.
Invocato nel terzo motivo per denunciare errata applicazione del diritto sostanziale al caso concreto.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 19
Richiamato dal ricorrente come norma sugli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego, ma la censura è stata ritenuta meramente rivolta al merito.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 24
Richiamato dal ricorrente in tema di trattamento economico dirigenziale, senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi accolta.
art. 43 d.P.R. n. 1092 del 1973
La Corte d’appello aveva ritenuto che il computo dei compensi richiesti fosse difforme da questa disciplina della base pensionabile; la Cassazione non ha rivalutato il merito.
art. 2, comma 11, L. n. 335 del 1995
Richiamato nella motivazione della sentenza impugnata come base del criterio di calcolo della pensione e della distinzione tra quote.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
Richiamato dalla sentenza impugnata per il regime di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici e per la ripartizione tra quote.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che deducono novità o genericità dei motivi di appello devono essere autosufficienti: occorre indicare con precisione dove, come e quando le difese asseritamente nuove o generiche siano state introdotte e come la questione sia stata devoluta e decisa nei gradi di merito.
- La denuncia di motivazione apparente o di violazione dell’art. 112 c.p.c. non può risolversi in una diversa lettura del materiale processuale: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare una reale contraddizione decisiva o un effettivo ultrapetitum.
- Le censure di violazione di legge che, in realtà, presuppongono una ricostruzione diversa dei fatti o una diversa qualificazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione quando mirano a ottenere un nuovo esame del merito.
- In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, la contestazione circa l’inclusione di specifici emolumenti nella base pensionabile deve misurarsi con il criterio legale di calcolo applicabile alle diverse quote del trattamento, senza sovrapporre automaticamente il riconoscimento di differenze retributive a un corrispondente diritto al loro integrale computo previdenziale.
- Il giudicato su differenze retributive non implica di per sé il riconoscimento della stessa incidenza di quelle somme sul trattamento pensionistico, se tale effetto non sia stato specificamente accertato nel precedente giudizio.
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