Cassazione Civile, Ordinanza n. 26466/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un atto di irrogazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle dogane in relazione ad alcune importazioni effettuate nel 2012. L'Ufficio contestava che, nel determinare il valore doganale delle merci importate, la società non avesse incluso i diritti di licenza (royalties) dovuti ai licenzianti. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, mentre in appello la CTR Lombardia aveva accolto la pretesa della contribuente, ritenendo che i licenzianti non avessero un potere di controllo sui venditori/produttori tale da far emergere una condizione di vendita subordinata al pagamento delle royalties. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; con il secondo ha denunciato falsa applicazione delle norme doganali e dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che le clausole di licenza attribuivano ai licenzianti un potere di controllo, anche indiretto, sui produttori tali da imporre l'inclusione delle royalties nel valore in dogana e quindi nella base imponibile di dazio e IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura dell'Agenzia fosse inammissibile per difetto di specifica autosufficienza e, comunque, infondata, perché nel processo tributario l'appello non è inammissibile quando, pur sinteticamente formulato, consenta di individuare in modo inequivoco le censure complessivamente mosse alla decisione di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo: ha qualificato la doglianza come vizio di sussunzione e ha affermato che, ai fini del valore doganale, le royalties devono essere aggiunte al prezzo solo se riferite alle merci e costituenti una condizione di vendita; tale condizione può emergere anche indirettamente dalle clausole contrattuali e dal complesso dei rapporti tra licenziante, licenziatario, venditore e produttore. La CTR non aveva adeguatamente considerato alcuni indicatori del potere di controllo del licenziante, quali l'approvazione preventiva del fabbricante e le ispezioni periodiche degli stabilimenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare un error in procedendo relativo all'ammissibilità dell'appello
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello tributario non è inammissibile se, letto complessivamente, consente di ricavare in modo inequivoco le censure alla decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e regolamentari doganali
richiamato in relazione alla valutazione presuntiva degli elementi di fatto e degli indicatori del controllo
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
artt. 29 e 32 reg. CEE n. 2913/1992
disciplinano il valore in dogana e l'inclusione dei corrispettivi e diritti di licenza
artt. 157, 159 lett. c), 160 e 143 reg. CEE n. 2454/1993
specificano quando i diritti di licenza vanno aggiunti al prezzo e quando il pagamento costituisce condizione di vendita; il controllo è inteso in senso ampio, anche come mero potere di orientamento
richiamati per l'interpretazione delle clausole contrattuali nel loro complesso
invocato per un'interpretazione restrittiva della norma processuale che limita l'accesso alla giustizia
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente: è sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, renda riconoscibile la volontà di censurare la decisione di primo grado e consenta di individuare, anche implicitamente, le ragioni dell'impugnazione.
- Quando si denuncia un error in procedendo in cassazione, il ricorrente deve comunque rispettare l'onere di specifica indicazione dei fatti processuali e del contenuto dell'atto rilevante, poiché il potere di esame diretto degli atti presuppone un motivo autosufficiente.
- In materia doganale, il valore in dogana coincide in via ordinaria con il valore di transazione, ma deve essere integrato dai corrispettivi e diritti di licenza se questi si riferiscono alle merci importate e costituiscono una condizione di vendita.
- La nozione di 'condizione di vendita' non richiede necessariamente una clausola espressa: può risultare anche dal complesso dei rapporti contrattuali e dagli indici fattuali che rivelano un potere di controllo del licenziante sul venditore o sul produttore, anche tramite soggetti a essi legati.
- Il controllo rilevante ai fini doganali va inteso in senso ampio, includendo anche un potere di orientamento di fatto; possono costituire indici significativi l'approvazione del produttore da parte del licenziante, l'obbligo di accordi specifici con il fabbricante e le ispezioni periodiche degli stabilimenti.
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